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DECRETO LEGGE 31.05.2021, N. 77. ART. 64. ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA (CNVR) PDF Stampa E-mail

L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:
Art. 21. Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; b) nomina i componenti dei comitati di valutazioni, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca; c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.