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“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI”. LEGGE 8 NOVEMBRE 2021, N. 163 PDF Stampa E-mail

Il 28 ottobre un voto del Senato ha attribuito alle Università la potestà di conferire, contestualmente al diploma di laurea, anche l'abilitazione per l'esercizio delle professioni connesse al titolo di studio. Il disegno di legge sui titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera in giugno, ha ottenuto in ottobre, senza riserve, anche l'approvazione del Senato.
L'assemblea ne ha elogiato l'opportunità per la riduzione dei tempi dei percorsi abilitanti e per la loro semplificazione. Si realizza così una riforma richiesta anche dal PNRR entro il prossimo 31 dicembre.
La legge d'ora in poi attribuisce effetto abilitante per l'esercizio professionale ad alcune lauree. L'esame finale delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria, e in psicologia abiliterà alle professioni di odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo.
Le lauree in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio; in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e professioni tecniche industriali e dell'informazione abiliteranno alle professioni di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Infine, le lauree magistrali in chimica fisica e biologia abiliteranno alle professioni di chimico, fisico e biologo. L'articolo 4 della legge delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per professioni per le quali non è richiesto un tirocinio successivo alla laurea. La riforma, dunque, non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono un tirocinio successivo alla laurea. Gli ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione da emanare su proposta del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente. Leggi il testo completo https://tinyurl.com/yr6teks7 .
Vale la pena soffermarsi sull'eventuale contrasto del nuovo sistema con l'articolo 33 della Costituzione che, come è noto, prescrive un esame di stato. Un esame che, negli atti della Costituente, è motivato con l'opportunità del controllo statale, a garanzia della collettività, della cultura e capacità necessarie per espletare con responsabilità la professione. La relazione al disegno di legge ha espressamente rimarcato l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto con il dettato della Costituzione. «I corsi di studio per le lauree magistrali oggetto del disegno di legge già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, un significativo numero di tirocini interni professionalizzanti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa europea. A riprova della capacità formativa di tali tirocini ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale soccorre il riscontro che solo un'esigua percentuale di candidati consegue, di norma, una valutazione negativa in sede di esame di Stato». Un esame che sarà d'ora in poi sostituito dall'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato. (F: Oss. Univ. 12.12.21)