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LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI CHIAMATA NON PUÒ ESSERE LIMITATA AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO PROCEDENTE PDF Stampa E-mail

É illegittima la limitazione della partecipazione alle procedure di chiamata (art. 24, c. 6 L 240/10) ai ricercatori universitari e ai professori associati afferenti al solo Dipartimento proponente la procedura con esclusione degli altri ricercatori universitari e professori associati in servizio presso diversi Dipartimenti della medesima Università. Con sentenza n. 8277 del 23 dicembre, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha confermato la sentenza di primo grado (TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 1746/2019), ritenendo illegittima la limitazione della partecipazione alla procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6 della L 240/10 ai ricercatori universitari e ai professori associati, in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale, afferenti al solo Dipartimento proponente la procedura di chiamata, con esclusione degli altri ricercatori universitari e professori associati in servizio presso diversi Dipartimenti della medesima Università (riprendendo, Cons Stato, Sez. VI, n. 7155/2018). (F: Oss. Univ. 11.01.21)