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LE COMPETENZE SULL’ISTRUZIONE NELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE PDF Stampa E-mail

Nelle materie di legislazione concorrente – dice l'articolo 117 Cost. – spetta allo Stato legiferare sui principi fondamentali, e alle Regioni definire le regole. E così per la scuola (tranne la formazione professionale, tutta sotto le Regioni). Al potere centrale spettano in esclusiva le norme sugli ordinamenti didattici, i programmi e i titoli di studio, la funzione dei docenti e dei dirigenti scolastici, gli ambiti dell'autonomia delle scuole, la scuola paritaria. Alle Regioni l'organizzazione della rete scolastica e la distribuzione del personale. Ma non fino al punto di selezionarlo a proprio piacimento. Con la sentenza 76 del 2013 la Consulta ha infatti bocciato una legge della Regione Lombardia che prevedeva che ogni scuola potesse organizzare concorsi per reclutare supplenti annuali. Il titolo V le tratta tutte le Regioni allo stesso modo, ma la realtà è che alcune hanno dimostrato di sapersi organizzare meglio dello Stato, mentre altre non sono all'altezza neppure di una minima autonomia perché troppo bassa è la qualità della classe dirigente e troppo alta la diffusione della criminalità organizzata. (F: M. Gabanelli e E. Marro, CorSera 13.12.20)