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LEGGE DI BILANCIO 2021. UNIVERSITÀ E RICERCA PDF Stampa E-mail

ART. 89 (Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore).

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 165 milioni. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 8 milioni.
2. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi dimezzi, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 70 milioni.
3. Per l’anno 2021, i contributi di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (alle università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale), sono incrementati di 30 milioni.
4. Lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2021, di €4 milioni. 5. All’articolo 6 del DL 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-sexies, lettera b), le parole “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti €30 milioni”; 6. Il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” è incrementato di €34,5 milioni per l’anno 2021.


ART. 90
. (Misure a sostegno della ricerca)

1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di €200 milioni per gli anni 2021 e 2022 e di €50 milioni per l’anno 2023.
3. È istituito il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con una dotazione di €100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, €250 milioni per l’anno 2023, €200 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di €150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.


ART. 93.
(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)

1. Per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Ai maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 pari a 53.926.054 per l’anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale.

(F: The Italian Times 12.12.20)