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RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL’ESTERO. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO PDF Stampa E-mail

Con sentenza del 20 aprile 2020, n. 2495, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha chiarito che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 13, direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la direttiva 2005/36 (sul riconoscimento delle qualifiche professionali), sono riconoscibili in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675). Di conseguenza, laddove il richiedente sia in possesso del titolo di studio richiesto – la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco) – sia della qualificazione abilitante all'insegnamento – conseguita presso un paese europeo – non sussistono i presupposti per negare il riconoscimento, dal momento che il Ministero è chiamato unicamente a verificare, ai fini del rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. (F: Osserv. Univ. 24.04.20)

 

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