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DOTTORATO DI RICERCA E TITOLARITÀ DELL’ASSEGNO DI RICERCA. IDONEITÀ PER L’ASN PDF Stampa E-mail

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/10/2018, n. 10158. É illegittimo il giudizio di inidoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore di seconda fascia espresso in ragione della valutazione negativa dei titoli scientifici posseduti dal candidato (dottorato di ricerca e titolarità dell'assegno di ricerca) – nonostante il giudizio unanime più che positivo sulla produzione scientifica del candidato, della quale sono sottolineati a più riprese il carattere dell'originalità ed 'innovatività' – allorquando per altri due candidati la valutazione positiva sulla maturità scientifica è stata fondata su titoli accademici qualitativamente inferiori (dottorato di ricerca e contratti di docenza), con ciò emergendo un'evidente disparità di trattamento nonché una motivazione sotto tale profilo del tutto irragionevole e contraddittoria. (F: La Legge per Tutti)