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DISCREZIONALITÀ TECNICA INSINDACABILE DI UN ORGANO DI VALUTAZIONE COME QUELLO DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI PDF Stampa E-mail

Il giudizio di un organo di valutazione come quello delle commissioni concorsuali, che mira a verificare l'idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
E, dunque, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Fonte: TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 luglio 2019, n. 10172, riportata da Osservatorio sull'Università 11-09-19).

 

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