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CHIAMATA DIRETTA. COMPARARE I CURRICULA DEI CANDIDATI SENZA LA PRECOSTITUZIONE DI ALCUN «PROFILO» PDF Stampa E-mail

Con sentenza del 3 giugno 2019, n. 1269, il TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ha chiarito che, in un concorso per la chiamata di un professore universitario ex art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, laddove vi siano due o più ricercatori in servizio presso la medesima università che possono ambire alla promozione di cui alla procedura di chiamata, l'organo a ciò deputato deve compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun «profilo» da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più meritevole «in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro» (ex art. 24, co. 5, legge n. 240/2010, richiamato dal successivo comma 6). (Fonte: Oss. Univ. 27-06-19)

 

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