Home
COME LA CORTE COSTITUZIONALE CANCELLA L’INCOMPATIBILITÀ DEL CONIUGE (IL RAPPORTO DI CONIUGIO È COSA DIVERSA DAL RAPPORTO DI PARENTELA O AFFINITÀ) AI FINI DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

"Se, da un lato, la comune residenza coniugale costituisce elemento di garanzia dell'unità familiare, dall'altro lato, la presenza dell'elemento volontaristico può rendere eludibile e, quindi, priva di effetti, la eventuale previsione normativa dell'incandidabilità del coniuge, frustrandone così le stesse finalità. Appare dunque più aderente alle esigenze qui in gioco un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati. Come già osservato, nell'art. 51 cod. proc. civ. è stata individuata l'espressione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità nelle procedure di accesso all'impiego pubblico. E in tale articolo, là dove lo si è voluto, il coniugio è esplicitamente regolato, accanto al rapporto di parentela e di affinità fino al quarto grado. È inoltre significativo che, in altri sistemi giuridici vicini al nostro, da un lato, vengono promossi percorsi accademici che favoriscono l'unità familiare, e dall'altro lato, che qui maggiormente rileva, l'esigenza di preservare l'accesso alla carriera accademica da possibili condizionamenti è soddisfatta attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dell'incandidabilità. L'attuale regolazione delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di chiamata costituisce, dunque, il risultato di un bilanciamento non irragionevole tra la pluralità degli interessi in gioco. La disposizione censurata non si pone, dunque, in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., né lede i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost." (Fonte: Corte Cost., sentenza interpretativa di rigetto 78/2019 del 9 aprile 2019)