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PROCEDURA CONCORSUALE POSTO PROFESSORE-RINNOVAZIONE ATTI-AFFIDAMENTO O MENO A NUOVA COMMISSIONE GIUDICATRICE PDF Stampa E-mail

Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2238. Sentenza.
In merito alla questione se, in seguito all'annullamento giurisdizionale di atti di una procedura concorsuale, la rinnovazione degli atti vada, o meno, affidata a — ed effettuata da — una commissione giudicatrice in una composizione diversa da quella dell'organo collegiale che aveva proceduto a compiere le operazioni annullate dal giudice amministrativo, essa va risolta considerando che la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso in seguito all'annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti. Infatti, non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento. Di conseguenza, la rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza (cfr. in condivisi termini generali Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248), secondo una valutazione che pertanto, in assenza dell'accoglimento dei relativi vizi dedotti sulla composizione nel giudizio di cognizione, rientra nella sfera di valutazioni di opportunità dell'amministrazione interessata. (Fonte: www.osservatoriouniversita.unimib.it 28-04-19)