Home
SOLLEVATA Q.L.C. SULLA NATURA DISCREZIONALE, ANZICHÉ VINCOLATA, DELLA CHIAMATA IN RUOLO COME PROFESSORI DI 1^ O 2^ FASCIA, DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PDF Stampa E-mail

Il TAR Calabria (ordinanza 30-04-19, n. 858 https://tinyurl.com/yxkzadgs ) solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini, recante la riforma del sistema universitario) nella parte in cui prevede che la scelta di attivare, o non, la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzata alla loro chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia, sia subordinata a una scelta discrezionale dell'Università, anziché costituire oggetto di un diritto del ricercatore stesso (come è, invece, previsto, dall'art. 24, comma 5, della stessa legge, per la categoria dei ricercatori a tempo determinato). Con l'ordinanza in rassegna, la sezione I del TAR per la Calabria rimette alla Corte costituzionale la questione concernente lo status dei ricercatori a tempo indeterminato per i quali – una volta ottenuta l'abilitazione nazionale, ma a differenza di quanto la stessa legge prevede per i ricercatori a tempo determinato – l'attivazione della successiva procedura di valutazione (finalizzata alla loro chiamata in ruolo come professori di prima o di seconda fascia) non costituisce un "diritto", ma è subordinata ad una scelta discrezionale dell'università.