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LEGGE DI BILANCIO 2019. BLOCCO DELLE ASSUNZIONI NELLE UNIVERSITÀ PDF Stampa E-mail

La formulazione data nel primo maxiemendamento alla Legge di Bilancio è stata cambiata. Il blocco dei concorsi si riferisce ai "punti organico" futuri, derivanti dal turnover del 2018, che saranno assegnati nel 2019.
La nuova formulazione è diventata la seguente:
399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
Dall'ultimo periodo del comma 399 citato, si evince che per gli RTDB (Ricercatori a tempo determinato tipo B) la norma non si applica. Per tutti i concorsi fatti con i "punti organico" derivanti dal turnover la frase chiave è che la norma " si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno".
Il blocco dei concorsi anzidetti si riferisce ai "punti organico" futuri, derivanti dal turnover di quest'anno, 2018, che saranno assegnati nel 2019 (non si può farlo che nel 2019, deve ovviamente prima terminare il 2018).
Poiché i punti organico relativi al turnover di un dato anno sono di solito assegnati molto tardivamente, se ad esempio, la futura distribuzione dei "punti organico" del 2018 fosse fatta nel luglio 2019, la perdita sarebbe solo per quei pochi concorsi che gli Atenei riuscissero a bandire in tempi da assoluto record nel 2019 stesso e si concludessero, ancora più da record, ad esempio, a fine ottobre 2019. Si perderebbe solo 1 mese di anzianità e di mancato incremento di stipendio. (Fonte: prof. Carlo Ferraro, lettera per la mailing list del Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, 29-12-18)