Home 2018 12 novembre STUDENTI. TASSE UNIVERSITARIE LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA NON PUÒ ECCEDERE IL 20% DELL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO
LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA NON PUÒ ECCEDERE IL 20% DELL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PDF Stampa E-mail

Lo ha sancito il Consiglio di stato, Sez. VI con la sentenza n. 5552/ 2018, confermando, tra l'altro, la decisione del giudice amministrativo di primo grado.
La contribuzione studentesca non può in alcun modo eccedere il limite fissato a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le tasse e i contributi posti a carico degli studenti universitari per la copertura delle spese d'istruzione, non devono superare la soglia del 20 per cento del rapporto aritmetico tra tale contribuzione e l'importo concreto del trasferimento a carico del bilancio statale, relativamente al solo capitolo del Fondo di Finanziamento Ordinario. È quanto afferma la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza sopra ricordata. Questa aliquota del 20% va riferita al finanziamento ordinario erogato dal Miur all'Università, e non già al Ffo teorico (cioè alla quota di tale fondo spettante all'Ateneo stesso in base al criterio di riparto di questo tra tutte le Università statali). È evidente che lo scopo della norma sopra citata sia quello di garantire in modo equilibrato l'obbligo di contribuzione a carico degli studenti per il finanziamento delle Università dove siano iscritti. (Fonte: F. De Nardi, ItaliaOggi 30-10-18)