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TAR PUGLIA. DUE SISTEMI PARALLELI DI C.D. TENURE-TRACK PDF Stampa E-mail

Così il Tar Puglia Bari sez. I, 24 maggio 2018, n. 736: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24. commi 2. lett. b). e 3, lett. b). 1. 30 dicembre 2010. n. 240, per violazione artt. 3, 97. 33 e 35 Cost., nella parte in cui individua i requisiti di accesso al contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B o c.d. Senior che consentirebbe un accesso privilegiato alla qualifica di professore universitario di II fascia (c.d. associato). Risulta rispondere a logiche razionali l'aver previsto per i ricercatori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, perché in situazioni non del tutto sovrapponibili, due sistemi paralleli di c.d. tenure-track, il primo contenuto nel comma 5 ed il secondo disegnato nel comma 6 della legge n. 230 cit., nella misura in cui ad entrambe possano essere riservate adeguate risorse finanziarie nell'ambito della programmazione per il sistema di avanzamento per c.d. tenure-track, non rilevando il sistema con cui, in concreto, l'Università provveda al reperimento dei fondi, in quanto questione meramente contabilistica.
Quel che importa e che, comunque sia, alla stregua di una corretta programmazione finanziaria, vi siano sufficienti fondi per non discriminare ricercatori confermati a tempo indeterminato (vecchio ordinamento) e ricercatori a tempo determinato (nuovo ordinamento), ai fini dell'accesso al c.d. tenure-track. (Fonte: Tar Puglia, sentenza 24-05-18, n. 736)