Home 2010 20 Luglio Osservazioni e proposte dell’USPUR sul DDL 1905 come emendato dalla VIIa commissione del Senato
Osservazioni e proposte dell’USPUR sul DDL 1905 come emendato dalla VIIa commissione del Senato PDF Stampa E-mail

L’USPUR aveva in precedenza presentato osservazioni e proposte sul testo del DDL 1905 che la commissione VIIa del Senato ha successivamente emendato. In questa nota si presentano le osservazioni e le proposte dell’USPUR sul testo che sarà sottoposto alla votazione dell’aula del Senato dopo che la Commissione VIIa lo ha modificato in non pochi punti approvando vari emendamenti sia della maggioranza sia dell’opposizione. I riferimenti testuali al DDL emendato sono in corsivo.

Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università)

C. 1 b) Nella funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo il rettore deve tenere conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, tuttavia è rimasta al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione delle funzioni di indirizzo strategico (lett. f) anche se il documento di programmazione strategica richiede il previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza (lett. h). La nostra proposta è invece che le funzioni di indirizzo strategico facciano primariamente capo al Senato Accademico. Inoltre riteniamo che la mancanza di una presenza garantita del corpo accademico nel Consiglio di Amministrazione possa avere un profilo di incostituzionalità.

C. 1 c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane; questa funzione è stata lasciata alla competenza degli statuti. L’USPUR richiede che la legge indichi che tutti i professori di ruolo hanno diritto di voto per eleggere il rettore.

C. 1 i) la previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore è una norma che si è aggiunta nella versione emendata del DDL. L’USPUR ritiene che si debba vietare al rettore di ricoprire la carica di presidente del CdA.

C. 2 a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori…afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; c) previsione della Facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica…

Queste prescrizioni del C. 2 sono state mantenute nella versione emendata del DDL. Perciò noi ripetiamo quanto avevamo fatto osservare in precedenza sul testo non emendato dal Senato: se il dipartimento deve essere caratterizzato dal criterio dell’affinità scientifico-disciplinare dei membri allora non può assorbire le competenze della Facoltà e dei Corsi di Laurea, mentre se potesse contenere membri di settori scientifico-disciplinari non necessariamente affini altro non sarebbe che una Facoltà. Inoltre se i dipartimenti non affini non possono istituire strutture di raccordo, denominate Facoltà o scuole chi rilascia i titoli di studio?

Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)

Sulla federazione e la fusione di Atenei si continua ad esprimere parere favorevole. La materia è, tuttavia, complessa e pertanto la legge dovrebbe prevedere un regolamento per dare disciplina organica e coerente a queste problematiche. Il regolamento dovrebbe essere lasciato alla competenza del Governo, mentre le nuove norme del testo emendato si limitano a prescrivere che nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l’iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l’accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano.

Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)

C. 1 a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche.

C. 2. L’attuazione del comma 1, lettere a)… non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La valutazione continua a prevedere incentivi economici solo nell’ambito delle risorse del FFO. E’ pertanto arduo ipotizzare che senza un aumento delle risorse ad hoc tali incentivi premiali possano raggiungere quel 30% del FFO che il ministro aveva annunciato, e che rappresenta il livello ottimale di efficienza ed efficacia di un meccanismo premiale incentivante.

C. 2 a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari… fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

La persistenza di questo testo ci continua a far dubitare che l’ANVUR, per com’è strutturato, sia in grado di esercitare questo compito gravoso, a meno che non venga dotato di risorse adeguate anche di personale.

C. 3 f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 22, comma 9, primo periodo.

Si rileva che alla revisione del trattamento economico dei ricercatori fa riferimento anche l’art. 22 che ne determina l’attuazione riducendo i fondi destinati agli assegni di ricerca di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Nell’ottica del costo zero si sottraggono fondi al reclutamento di giovani a fini di ricerca destinandoli a chi è già in carriera.

Art 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

C.12. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali…e` di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo…Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e` conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

Ripetiamo la netta opposizione espressa dall’USPUR per la non attribuzione dello scatto stipendiale nel caso previsto anche dal testo emendato. Siamo favorevoli a penalizzare coloro che non meritano o non assegnando la componente di merito o non valutando ai fini della progressione economica il periodo per il quale la relazione triennale (art. 6 c.12) non è stata ritenuta soddisfacente. Ribadiamo anche che, volendosi mantenere inalterato l’onere finanziario a carico della finanza pubblica, i possibili aumenti retributivi per alcuni docenti non possono che avvenire a scapito di corrispondenti peggioramenti retributivi per altri docenti: da qui il passaggio dallo scatto biennale allo scatto triennale, l’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera, la non attribuzione dello scatto stipendiale ai docenti la cui relazione triennale non sarà giudicata “idonea”. Con queste normative che il testo emendato purtroppo mantiene, viene disattesa per noi docenti e ricercatori universitari la normativa valida per tutto il pubblico impiego, che prevede, in maniera inconfutabile, che gli scatti stipendiali debbano essere biennali (mentre sono mantenuti triennali anche nel testo emendato, vedi art. 8 c. 1 a, e che debba essere mantenuta (art. 103 del DPR 382/80) la ricostruzione di carriera, che invece continua ad essere abolita anche nel testo emendato.

(art. 8, c. 3 b).

L’USPUR chiede che, dopo 17 anni di attesa, si dia finalmente applicazione alla disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 29 del 1993, il quale prevede che il “nostro rapporto di impiego venga determinato da una specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 Maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 Ottobre 1992,  n. 421”. Che significato ha la norma dell’art. 9, che cita l’art. 36 del DPR 382/80, che dispone l’aggancio della retribuzione del professore a tempo pieno a quella del dirigente generale di livello A dello Stato, quando è risaputo che tale aggancio fa ormai parte della storia delle nostre retribuzioni? Perché al posto dell’art. 36 non sono stati citati le leggi sopra menzionate? Purtroppo, la mancanza di nuove disposizioni sul nostro rapporto di impiego e il non rispetto delle norme esistenti hanno portato, ad una forte penalizzazione delle nostre retribuzioni e del nostro trattamento di quiescenza in applicazione delle seguenti leggi: a) legge finanziaria 2007, art. 1, comma 576: ai professori universitari, personale non contrattualizzato, il previsto adeguamento retributivo è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, senza dare luogo a successivi recuperi; b) legge finanziaria 2008, art. 2, comma 434: riduzione graduale, per i professori universitari, del periodo triennale di fuori ruolo a cominciare dal 1° Gennaio 2008, e, quindi, sua eliminazione con il 1° Gennaio 2010, con conseguente forte riduzione del valore sia della loro base pensionabile che della loro buonuscita; c) legge 6 Agosto 2008, n. 133 (di conversione del D.L. n. 112 del 25 Giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico….”), art. 69: differimento di 12 mesi per i professori universitari della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio; d) d.d.l. Gelmini di riforma del sistema universitario, che, in applicazione dell’art. 72 della legge richiamata nel precedente comma c), elimina definitivamente il biennio opzionale di permanenza in servizio, per cui il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori è anticipato di altri due anni con conseguente e ulteriore riduzione della loro base pensionabile e della buonuscita; e) il d.d.l. Gelmini prevede anche una revisione in peius del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, nel senso che la progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene trasformata in progressione triennale e l’attribuzione degli scatti triennali non è automatica ma è soggetta alle decisioni del CdA di ciascuna sede universitaria secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti; f) l’art. 39 del DPR 382/80 prevede che una componente della retribuzione dei professori di ruolo in regime di tempo pieno è costituita dall’assegno aggiuntivo, pari a circa un sesto dello stipendio: detto assegno non è pensionabile; g) a cominciare dal 1993, leggi successive hanno via, via modificato la normativa del “Trattamento di quiescenza” dei professori universitari, per cui la base pensionabile e la buonuscita sono calcolate in presenza di una componente “contributiva” sempre più significativa e, quindi, con una riduzione dei loro valori; h) l’ultimo aggiornamento delle nostre retribuzioni risale al 1° luglio 1990. Siamo poi rimasti, con “scala mobile” soppressa, con gli stipendi fermi, fino al 1994. In attesa che il Governo provvedesse a riformulare il nostro rapporto di lavoro, le nostre retribuzioni, analogamente a quanto accadeva per le altre categorie di personale dirigenziale non contrattualizzate, hanno ricevuto un adeguamento annuale con un indice calcolato dall’Istat. Se si applica agli stipendi aggiornati nel 1990 l’indice di rivalutazione calcolato dall’Istat relativamente al periodo 1990/2009, per mantenere invariato il loro potere di acquisto, si deduce che le retribuzioni dei professori e ricercatori universitari hanno perso circa dieci punti percentuali; i) da ultimo va osservato che la legge attuale non prevede alcun procedimento negoziale con la Funzione Pubblica per la definizione degli aspetti giuridici ed economici dei professori e ricercatori universitari.

Art. 12. (Disciplina di riconoscimento dei crediti)

Avevamo osservato che la disciplina dei crediti riconoscibili parte bene riducendoli a 12 al massimo, ma finisce male perché prevede eventuali deroghe, e ciò svaluta la disciplina che com’è stata finora applicata ha avuto risvolti scandalosi. Nel testo emendato si è aggiunto al c. 2 che le deleghe debbano essere debitamente motivate, ma ciò non garantisce molto sugli effetti migliorativi della disposizione dandosi per scontato che anche senza specificarlo le deleghe dovessero essere in ogni caso debitamente motivate.

TITOLO III. NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 13 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

C. 2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.

Il testo emendato dalla Commissione innova con l’introduzione dei settori concorsuali i quali ricomprendono settori scientifico-disciplinari con almeno trenta professori ordinari ciascuno ai fini di comporre le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 14. C. 3 h). Non si comprende come il Ministro possa definire secondo criteri di affinità settori concorsuali ciascuno dei quali può esser articolato in settori scientifico-disciplinari ovviamente diversi, a meno che non si vogliano settori concorsuali formati da settori scientifico-disciplinari definiti affini ma che affini non possono essere in quanto già essi stessi composti da più discipline affini.

Art. 14 (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)

La nuova composizione delle commissioni per l’abilitazione nazionale non favorisce la necessaria selezione dei candidati che avrebbero diritto di essere giudicati solo da commissari competenti nella disciplina in cui vogliono abilitarsi. Infatti, ai fini del riconoscimento della qualificazione scientifica quale requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori (art. 14, c. 1) si dovrebbero necessariamente abilitare solo studiosi di un settore specifico, tanto più che si richiedono nello stesso articolo emendato requisiti distinti, ovviamente specifici e non generici, per le funzioni da espletare nelle due fasce.

Art. 15. Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

C. 3 b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l’università` banditrice nei precedenti tre anni.

Confermiamo quanto rilevato in precedenza ossia che l’intento di favorire la mobilità accademica è di per sé condivisibile ma non è condivisibile il suo perseguimento attraverso preclusioni, le quali vanno incontro ad una duplice conseguenza: a) difficoltà, forse l’impossibilità, di rispettare le proporzioni, tenuto conto dei piccoli numeri dei posti disponibili per il reclutamento relativamente a ciascuna struttura dipartimentale e a ciascun SSD (nell’impossibilità di spaccare un posto in tre e di procedere simultaneamente a reclutamenti di tre o di cinque unità insieme, cosa si fa?); b) previsione di strumentali migrazioni incrociate di durata triennale da una sede all’altra che porterebbero ad una cancellazione della mobilità che si voleva conseguire.