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ASN. TAR LAZIO, SENTENZA N. 10770 27-10-2017. NON BASTA IL SUPERAMENTO DEGLI INDICI BIBLIOMETRICI (MEDIANE) MA OCCORRE IL POSITIVO GIUDIZIO DI MERITO DELLE COMMISSIONI PDF Stampa E-mail

In materia di procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane), sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall'Anvur. In particolare l'articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l'abilitazione si sarebbe dovuta basare su "un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro". Quindi la stessa norma che ha introdotto l'abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.