Home 2017 25 settembre DOCENTI CONTRATTUALIZZARE I DOCENTI UNIVERSITARI? PERCHÈ NON SI DEVE FARE
CONTRATTUALIZZARE I DOCENTI UNIVERSITARI? PERCHÈ NON SI DEVE FARE PDF Stampa E-mail

Sotto il titolo “Università. Contrattualizzare i docenti universitari. Il momento è giunto” la FLC CGIL ha pubblicato il 29 agosto un comunicato in cui si legge: È maturo il momento per affrontare la questione della contrattualizzazione del personale docente delle Università, considerando anche che nel mondo accademico è avvenuta una trasformazione radicale del proprio contesto istituzionale senza che si sia avviata un’adeguata riflessione sulle nuove professionalità e sulle relative logiche. La mancanza di una interlocuzione contrattuale per i docenti universitari con lo Stato, come avviene per tutti gli altri lavoratori pubblici, rischia di far pagare a questa categoria un prezzo altissimo. Non c’è più nessun motivo per non pensare ad una riforma che consideri la contrattualizzazione dei docenti universitari.
Roberta Calvano su Roars (31-08-17) ha risposto in merito: Lo status (stato giuridico ed economico) dei docenti universitari a tempo indeterminato è disciplinato integralmente dalla legge e non da un contratto, come avviene invece oramai per la quasi totalità del pubblico impiego. Le radici di questa scelta legislativa, coerentemente seguita sin dalla nascita della Repubblica è da ritenere si trovino nelle peculiari caratteristiche della funzione svolta dai professori universitari, cui presiedono alcuni principi costituzionali fondamentali su cui è bene soffermarsi brevissimamente. Sin dalla discussione in Assemblea costituente su quello che sarebbe poi diventato l’art. 33 (in particolare per i commi che riguardano l’Università, c. 1 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e c. 6 “Le istituzioni di alta cultura, università e accademia, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”), si pensò bene che la posizione del professore universitario dovesse essere contraddistinta dalla massima indipendenza, sottraendola alle possibili influenze della politica, o comunque da una “ricattabilità” per ragioni di ordine economico, che ne avrebbe compromesso la libertà. I costituenti in questa discussione svolsero non a caso significativi parallelismi con la posizione della magistratura. Sappiamo bene che la legge n. 240/2010 ha introdotto significativi elementi di delegificazione dello stato giuridico/economico dei docenti. Ciò è avvenuto ad esempio affidando ai regolamenti di ateneo la disciplina del reclutamento, così come quella dell’attribuzione degli scatti stipendiali (non più automatici, ma previa richiesta e valutazione positiva da parte dell’ateneo). Non si è forse riflettuto abbastanza sul dato per cui affidare l’attribuzione degli scatti a una valutazione tutta interna all’ateneo sostanzialmente mette il docente in una posizione di “ricattabilità” e di soggezione agli organi di governo dell’università, oltre che alle condizioni finanziarie dell’ateneo in cui opera. Un aspetto questo che non mancherà di manifestarsi quando inizieranno ad essere svolte le prime tornate di valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, e che non potrebbe che aggravarsi ulteriormente in regime di contrattazione. Le ragioni fondative dello status pubblicistico, che risultano oggi invariate, peraltro appaiono semmai sempre più evidenti proprio perché ci troviamo oggi dinanzi ad una certa invadenza della politica nella vita degli atenei, così come ad un assoggettamento delle attività svolte dai docenti a vincoli ed oneri burocratici sempre più stringenti. Del resto se lo status pubblicistico avesse una ragion d’essere che è venuta meno, il passaggio al regime privatistico dovrebbe essere perseguito allora anche per magistrati, ambasciatori, funzionari delle autorità indipendenti