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I COSTI STANDARD DEGLI ATENEI NEL MIRINO DELLA CONSULTA PDF Stampa E-mail

Una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la 104 dell’11 maggio, ha puntualizzato un aspetto assai rilevante per la determinazione del costo standard degli studenti universitari, novità assai significativa per la definizione del finanziamento delle Università. Il DLgs del 2012 con il quale il Governo ha attuato la delega, nell’art. 8, definisce così il costo standard: “Il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato in considerazione della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ciascuna università.”
Questo contesto normativo, a giudizio del TAR del Lazio che ha rimesso la questione alla Corte, sarebbe illegittimo, violando l’art. 76 della Costituzione, perché demanda per intero a decreti ministeriali l’individuazione degli indici in base ai quali determinare il costo standard, nonché le percentuali del finanziamento da ripartire in base a tale criterio. Saremmo alla presenza di poteri ministeriali svincolati da adeguati criteri di indirizzo con conseguente violazione degli articoli 33, 34 e 97 della Costituzione. Il decreto legislativo non ha affidato ad atti successivi l’esecuzione di scelte ben delineate nelle loro linee fondamentali. “Ha, invece, lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando, di fatto, l’esercizio della funzione normativa del Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislativecon tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale”. (Fonte: F. Matarazzo, www.edizioniconoscenza.it maggio 2017)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i costi standard nelle università: il parametro con cui sono stati assegnati finora 3,5 miliardi dal 2014 - primo anno di loro applicazione - al 2016 con il riparto del Ffo (il Fondo ordinario di finanziamento). Nel mirino della Corte costituzionale sono finiti l'articolo 8 e 10 del Dlgs 49/2012 - dichiarati illegittimi - che applicando la legge Gelmini (non bocciata dai giudici) hanno tracciato l'identikit del costo standard negli atenei, i primi a sperimentarli nella Pa. Questo criterio mira a definire quanto uno studente frequentante dovrebbe costare all'ateneo (in base a cattedre, servizi, strutture, ecc.). E quindi quanto vale poi nella distribuzione dei fondi che avviene ogni anno con il Ffo dove i costi standard hanno conquistato sempre più peso ai danni della spesa storica, passando dal 20% (982 milioni) nel 2014, al 25% (1,2 miliardi) nel 2015 fino al 28% (1,3 miliardi) nel 2016. Il nodo sottolineato dalla sentenza si basa sul fatto che il Governo scrivendo il DLgs 49 ha commesso due errori, demandando per intero ai decreti ministeriali l'individuazione degli indici in base ai quali determinare il costo standard, ma anche le percentuali del Ffo da dividere in base al costo standard. Invece al Governo - spiega la Consulta - «era stato conferito il compito di individuare quantomeno gli indici per la quantificazione e di dettare disposizioni in merito alla valorizzazione del costo standard, ossia al suo collegamento con una parte del Ffo». Un compito cui «si è sottratto» con un "deficit di delega". (Fonte: M. Bortoloni, IlSole24Ore 12-05-17)