Home 2017 29 luglio DOCENTI UNA SENTENZA DEL TAR SUL BLOCCO DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI DOCENTI UNIVERSITARI
UNA SENTENZA DEL TAR SUL BLOCCO DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI DOCENTI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

L'articolo 9, comma 21, del Dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, disponeva che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del DLgs n. 165/2001 non si applicassero per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non dessero comunque luogo a successivi recuperi. Tre docenti e ricercatori universitari presentavano nel 2012 ricorso per l'accertamento del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011-2013, nonché per la condanna dell'Università di Milano al pagamento di tali differenze retributive, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti degli stipendi. La sentenza del Tar Lombardia (sez. IV, 9 maggio 2017, n. 1037) in tema di scatti stipendiali dei docenti universitari, ha respinto il ricorso.
Valendo per docenti e ricercatori un automatico scatto dello stipendio – scrive il giudice amministrativo - perciò trova applicazione anche la disciplina sul blocco, perché finalizzata al contenimento delle spese per l'impiego pubblico. Il significato del sintagma “progressione automatica” non va riferito alla posizione del singolo dipendente ma correlato alla sfera del bilancio pubblico, alla cui salvaguardia è preordinato lo stesso Dl 78, atteso che il bilancio è automaticamente intaccato per effetto della maturazione degli scatti stipendiali, dovendosi stanziare appositi fondi a copertura delle spettanze di tutti coloro che sono potenzialmente interessati da tale maturazione. La sospensione degli scatti non è volta a correggere la dinamica della loro attribuzione, ma la loro incidenza in termini economici sulle poste passive del bilancio statale; ne consegue che l'automatismo della loro attribuzione determina il blocco delle progressioni economiche anche per i docenti e i ricercatori universitari, come stabilito dalla normativa speciale.
L’iter logico-giuridico seguito dal Tar Lombardia, tuttavia, non convince, poiché sembra sovrapporre una considerazione di fatto a una valutazione di diritto. Se è vero, come ammette lo stesso collegio giudicante, che, in punto di diritto, l’Università può negare gli avanzamenti a chi non ha dimostrato un adeguato impegno, tale circostanza non sembra possa essere superata dalla constatazione, che è solo, di fatto, che in concreto gli avanzamenti ci sono poi per tutti. In altri termini, a parere di chi scrive, l’automatismo è ricavato da un fatto, mentre non c’è alcuna norma che lo preveda. Per i ricorrenti, dunque, sembra esserci margine per un appello vittorioso al Consiglio di Stato, cui spetta l’ultima parola in tali controversie. (Fonte: R. Tomei, Il Foglietto 08-06-17)