Blocco retributivo senza ricupero per i professori e ricercatori, invece con ricupero per i magistrati |
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Per i professori e ricercatori universitari, il cui trattamento retributivo è fermo dal 1990 ed assai inferiore a quello dei magistrati, gli scatti di classe o biennali e gli adeguamenti sono bloccati (art. 9, c. 21, D.L. n. 78/2010) per tre anni, “non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti” e “hanno effetto per i predetti anni solo ai fini esclusivamente giuridici”. Per Magistratura ed Avvocatura dello Stato, allo stesso articolo, c. 22, non solo la riduzione stipendiale “non opera ai fini previdenziali” ma la maturazione dei vari scatti ”è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato” e “Il periodo di trentasei mesi differito è utile” anche per la maturazione delle successive classi di stipendio e aumenti biennali. Per chi, poi, in tale periodo cessa dal servizio alla fine del medesimo ”si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento”. (CIPUR 07-06-2010)
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