Home 2010 20 Giugno Considerazioni e proposte dell’USPUR sulla manovra finanziaria
Considerazioni e proposte dell’USPUR sulla manovra finanziaria PDF Stampa E-mail
Sappiamo che la situazione economica e finanziaria del Paese è pesante e che la spesa pubblica nell’ultimo decennio ha continuato a salire in eccesso rispetto al Pil. E’ quindi necessario e urgente intervenire con misure radicali. La manovra finanziaria (decreto legge n. 78/2010) va in questa direzione. Tra le varie misure allo studio figura il congelamento sui valori attuali, per tre anni, di tutti gli stipendi pubblici, compresi quelli del personale pubblico non contrattualizzato, e quindi, anche dei professori universitari, le cui retribuzioni sono state già significativamente e specificatamente ridotte negli ultimi tre anni, in applicazione delle seguenti leggi: a) legge finanziaria 2007, art. 1, comma 576: ai professori universitari, personale non contrattualizzato, il previsto adeguamento retributivo è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, senza dare luogo a successivi recuperi; b) legge finanziaria 2008, art. 2, comma 434: riduzione graduale, per i professori universitari, del periodo triennale di fuori ruolo a cominciare dall’1° Gennaio 2008, e, quindi, sua eliminazione con il 1° Gennaio 2010, con conseguente forte riduzione del valore sia della loro base pensionabile che della loro buonuscita; c) legge 6 Agosto 2008, n. 133 (di conversione del D.L. n. 112 del 25 Giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico...”), art. 69: differimento di 12 mesi per i professori universitari della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio. Sempre sul trattamento in negativo riservato ai docenti universitari segnaliamo un’altra norma che è contenuta nel d.d.l. Gelmini di riforma del sistema universitario, e che elimina definitivamente il biennio opzionale di permanenza in servizio, per cui il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori è anticipato di altri due anni con conseguente e ulteriore riduzione della loro base pensionabile e della buonuscita. In aggiunta il d.d.l. Gelmini prevede una revisione in peius del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, nel senso che la progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene trasformata in progressione triennale e l’attribuzione degli scatti triennali non è dovuta ma è soggetta alle decisioni del CdA di ciascuna sede universitaria secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti. Prima di procedere è necessario fare chiarezza sulle motivazioni che a suo tempo indussero il Governo a concedere anche ai professori universitari un adeguamento annuale delle loro retribuzioni (nel provvedimento relativo sono compresi il personale dirigente della Polizia di Stato, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica. Il provvedimento prevede che il criterio si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale). Siamo nel 1992, con le retribuzioni di detto personale ferme al Luglio 1990, con la scala mobile abolita da circa quattro anni, e con l’indice dell’inflazione che lievitava fortemente in alto il costo della vita: il provvedimento tendeva a far per recuperare gli effetti negativi dell’inflazione. Questo adeguamento delle retribuzioni viene impropriamente considerato dal mondo politico, dall’opinione pubblica e dalla stampa come un surplus stipendiale, un automatismo che agevola detto personale, perché porta in alto i loro stipendi, e non come un ritocco necessario conseguente all’indice di svalutazione della moneta, ovvero all’aumento del costo della vita. Da quanto appena detto segue che i professori e i ricercatori universitari non sono contrattualizzati e, pertanto, non hanno alcuna riqualificazione periodica dei loro stipendi, e ciò rappresenta una perniciosa singolarità che li squalifica e li penalizza nei confronti di tutti gli altri impiegati pubblici (la riqualificazione stipendiale, espressione della progressione nella carriera che tutti i dipendenti hanno). In considerazione dell’oggettività dei dati evidenziati e, in special modo, della normativa vigente, a più voci, che già ritocca in ribasso le loro retribuzioni, l’USPUR chiede che, in analogia con quanto già fatto per il personale di cui alla legge n. 27/1981, il comma 21 dell’art. 9 del dlgs in oggetto venga modificato, così da prevedere che “per il personale di cui al comma 2° dell’art. 3 del dlgs n. 165/2001 la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni, a partire dal 1° Gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1° Gennaio 2014”. (A. Liberatore, Segretario Nazionale USPUR)