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CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STIPULATI DALLE UNIVERSITÀ STATALI. SETTE ANNI PER ELIMINARE UNA NORMA ASSURDA PDF Stampa E-mail

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall’anno 2017: a) gli atti e i contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20“. Si conclude così la grottesca vicenda del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sui contratti di collaborazione stipulati dalle Università statali, già denunciata dal CUN come “aberrante nuova lettura delle procedure di controllo negli Atenei”. Il problema sorse nel 2009 a causa della Legge n.102 del 3 agosto 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.78 del 1° luglio 2009 riguardante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”. In un articolo era stata data dimostrazione della non assoggettabilità alla Corte dei Conti degli incarichi affidati dalle Università, in quanto le Università rientrano, come noto, nel novero delle Amministrazioni Pubbliche “non statali” poiché dotate di autonomia (anche se paradossalmente si chiamano statali). Nell’incertezza la norma è stata applicata lo stesso in praticamente tutte le Università italiane, nonostante fosse assurda, burocratica e lesiva dell’autonomia costituzionale. Ci sono voluti oltre 7 anni per dare una soluzione a un “non problema”. (Fonte: N. Casagli, Roars 26-03-17)