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L’AUTONOMIA DELL’UNIVERSITÀ COME SI SAREBBE CONFIGURATA CON LA RIFORMA COSTITUZIONALE PDF Stampa E-mail

La premialità prefigurata dalla legge di bilancio mira a far sì che lo Stato (l’esecutivo) possa scavalcare a piè pari gli atenei, per rivolgersi senza mediazioni ai singoli dipartimenti, e persino ai singoli ricercatori che compongono ciascun ateneo, in uno scenario che vede gli atenei ridursi a meri centri di intermediazione contabile. Nella Carta che oggi custodisce i valori impressi dai Costituenti, nonostante le non poche modifiche intervenute in questi 68 anni, sarebbe vano cercare un’indicazione testuale che permetta di confermare in modo esplicito che allo Stato spetti il potere di rivendicare – nel rapporto con l’autonomia di cui l’Università gode nel perseguire la ricerca scientifica – una primazia esplicita, tale da abilitare lo Stato a dettare all’Università, per bocca del contingente governo in carica, direttive tese a conformare l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, in base a direttive legislative che consentano al potere esecutivo di scavalcare l’autonomia dei singoli atenei, per premiare direttamente entità sotto ordinate agli atenei stessi, quali sono, a legislazione vigente, i singoli dipartimenti.
Questa norma, che si porrebbe in aperto contrasto con il senso dell’art. 33 Cost., nella nostra Carta fondamentale semplicemente non esiste. Nel riformare in senso centralistico l’assetto dei rapporti fra Stato e Regioni a statuto ordinario, il governo costituente del 2016 aveva pensato bene di utilizzare strumentalmente la modifica dell’art. 117 rispetto al testo vigente, per far “silenziosamente” passare nella Carta proposta agli elettori la propria visione muscolare dei rapporti fra Stato e singole Università, che finora sono stati retti esclusivamente dal testo dell’art. 33 Cost. Infatti, il nuovo art. 117 Cost. proposto dal governo recitava: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis) n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”. Perchè mai si era pensato necessario definire in Costituzione una competenza statale rispetto a una competenza che le regioni a statuto ordinario, storicamente, non si sono mai sognate di rivendicare? (Fonte: U. Izzo, Roars 22-11-16)