Home 2016 20 ottobre RICERCA. RICERCATORI L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B DEI C.D. “RICERCATORI MORATTI” NON MUNITI DEL DOTTORATO DI RICERCA CONTRASTA CON LE NORME VIGENTI
L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B DEI C.D. “RICERCATORI MORATTI” NON MUNITI DEL DOTTORATO DI RICERCA CONTRASTA CON LE NORME VIGENTI PDF Stampa E-mail

Dalla lettura di alcuni bandi di concorso per ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno – ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lettera b, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicati di recente da diversi Atenei, si evince che alle procedure selettive possono accedere soltanto coloro che sono possesso del dottorato di ricerca. Di contro, non possono parteciparvi coloro, i quali, pur avendo stipulato, in precedenza, contratti di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 14° della l. 4 novembre 2005 n. 230 (c.d. “Legge Moratti”), non sono muniti del dottorato di ricerca. Tale esclusione contrasta con le norme vigenti. L’unica interpretazione corretta e costituzionalmente orientata che è possibile dare all’art. 29, comma 5° L. n. 240/2010 è quella secondo la quale si tratta di norma volta a salvaguardare i ricercatori ex art. 1. comma 14° l. n. 230/2005, consentendo loro la partecipazione alle selezioni di cui all’art. 24, comma 3° lett. b, l. n. 240/2010, pur se non muniti del dottorato di ricerca. Assodato che l’idea iniziale del legislatore – nell’evidenziata prospettiva di riforma del sistema della ricerca universitaria – era quella di prevedere come unico accesso al contratto di ricerca di tipo b) la stipula di un contratto di tipo a), estendere la platea dei potenziali candidati ai contratti di tipo b) facendo salvi i soli titoli maturati nel vigore del previgente ordinamento si spiega con la volontà di salvaguardare il precariato “storico” con una previsione destinata ad esaurire i propri effetti nel tempo, in una, cioè, con l’esaurirsi dei ricercatori precari titolati secondo le vecchie regole; (…).” Stando così le cose, non si vede come si possa legittimamente sostenere che il titolo di ricercatore “Moratti” non abiliti coloro che ne sono muniti – ma sono nel contempo sprovvisti del dottorato di ricerca – a partecipare alle procedure per l’accesso ai contratti di cui all’art. 24, comma 3° lett. b) l. n. 240/2010. (Fonte: Red.ne Roars 09-09-16)