Home 2010 18 Febbraio Il limite all’attività di “assegnista”. Interrogazione e risposta in parlamento
Il limite all’attività di “assegnista”. Interrogazione e risposta in parlamento PDF Stampa E-mail
Interrogazione: il MIUR, con la nota del 10 settembre 2003, protocollo 1858, ha espresso un parere secondo il quale «la durata massima di quattro anni (rinnovo per un massimo di quattro anni) per coloro che hanno usufruito della borsa di dottorato non si riferisce esclusivamente all'ipotesi di rinnovo dello stesso contratto bensì si estende anche al caso di assegni conferiti a seguito di concorsi diversi». Tale indicazione, però, è stata sistematicamente disattesa, al punto che è venuto creandosi un regime de facto, nel quale la sussistenza economica di migliaia di persone e nuclei familiari è dipesa pressoché esclusivamente da assegni di ricerca e da analoghe forme contrattuali. Negli ultimi mesi la banca dati MIUR-CINECA (Consorzio interuniversitario), nella quale sono inseriti i dati riguardo agli assegni di ricerca attivati da ciascuna università ed ente di ricerca, è stata modificata in modo tale da non consentire più la registrazione di nuovi assegni che siano in contrasto con l'interpretazione restrittiva indicata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella nota del 10 settembre 2003, protocollo 1858, costringendo così università a interrompere collaborazioni e contratti già avviati;
Risposta: il Ministero ha più volte ribadito, rispondendo ai diversi quesiti pervenuti dagli atenei, che la durata massima di quattro anni (rinnovo per un massimo di quattro anni) per chi ha usufruito della borsa di dottorato, non si riferisce esclusivamente all'ipotesi di rinnovo dello stesso contratto bensì si estende anche al caso di assegni conferiti a seguito di concorsi diversi. Ciò è in linea con lo spirito della legge che ha voluto porre un tetto massimo di otto anni all'attività di «assegnista», proprio al fine di evitare l'insorgere di una nuova forma di precariato universitario. (15-10-2009)