Home 2016 22 marzo RICERCA. VALUTAZIONE DELLA RICERCA VQR. I “PRODOTTI” DA CONFERIRE ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO VQR NON SONO NELLA DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA DELL’ATENEO, MA APPARTENGONO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL DOCENTE/RICERCATORE
VQR. I “PRODOTTI” DA CONFERIRE ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO VQR NON SONO NELLA DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA DELL’ATENEO, MA APPARTENGONO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL DOCENTE/RICERCATORE PDF Stampa E-mail

Il coordinatore del “Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria”, prof. Carlo Ferraro, ha ricevuto dal collega Michele Carducci, professore ordinario di Diritto Costituzionale Comparato dell’Università del Salento, un autorevole commento sugli aspetti legali dell’astensione dalla VQR. Ne riproduco alcuni passi salienti: “Nessuna di queste fonti (leggi, i regolamenti di autonomia degli Atenei, il “Codice etico”) definisce, neppure indirettamente, l’attività di conferimento dei prodotti per la VQR come carico orario rientrante nelle suddette attività o come fattispecie “eticamente” rilevante. L’astensione dalla VQR non ha ostacolato e non ostacola né la didattica, né la ricerca, né le attività gestionali di ciascuno di noi (come senatore accademico, direttore di dipartimento, presidente di corso, semplice componente di organo o commissione ecc …), né ha legittimato condotte “non etiche”; l’astensione dalla VQR ostacola solo ed esclusivamente la VQR dell’Ateneo, non il lavoro proprio di lavoratore dell’Ateneo. Questo rende evidente che il conferimento dei prodotti si configura non come una prestazione lavorativa ”propria” del docente, in ragione della quale si percepisce il corrispettivo dello stipendio, bensì come un’attività ausiliaria di un determinato procedimento amministrativo imputabile all’Università come ente, nei confronti dell’ANVUR. I ‘prodotti’ da conferire attraverso il procedimento VQR non sono nella disponibilità esclusiva dell’Ateneo, ma appartengono alla proprietà intellettuale del docente/ricercatore e dunque rientrano non nella funzione del docente come lavoratore (che tiene lezioni o fa ricerca o gestisce organi), ma nella sua libertà creativa di ricercatore; libertà coperta da tutela costituzionale assoluta in ragione dell’art. 33, primo comma, della Costituzione italiana”. (Fonte: C. Ferraro, e-mail del 13-03-16)