Home 2010 15 Marzo Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni
Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni PDF Stampa E-mail
Il CUN nell’adunanza del 24-02-10 ha approvato il seguente documento sui criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni.
1) Sono da considerarsi pubblicazioni scientifiche:
a) gli articoli a firma singola o plurima pubblicati su riviste scientifiche (rispondenti ai requisiti di legge per le pubblicazioni periodiche), identificate dal possesso di un codice ISSN e dall’esistenza di una procedura di revisione degli articoli sottomessi per la pubblicazione che subordini l’accettazione al parere favorevole di almeno due esperti terzi e possibilmente anonimi o comunque al giudizio di un Comitato Scientifico (o organismo equivalente) che offra garanzie di autorevolezza e di terzietà;
b) le monografie di ricerca, identificate dal possesso di un codice ISBN e dal superamento di una procedura di accettazione per la pubblicazione basata sull’esistenza di un Comitato Scientifico o di una Direzione Scientifica (della Casa Editrice o della Collana in cui la monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano garanzie di terzietà;
c) gli articoli di ricerca pubblicati in volumi collettivi per i quali si siano applicate le stesse procedure di accettazione definite per le monografie o in Atti di Congressi (incluse le relative curatele quando di natura non puramente redazionale) per i quali si siano applicate le procedure di accettazione definite per gli articoli su rivista;
d) i prodotti quali brevetti, composizioni, disegni, design, performance, esposizioni, mostre, manufatti, prototipi, opere d’arte e loro progetti, cartografia, banche dati, software e quant’altro sia riconducibile ad attività di ricerca, purché corredato da pubblicazioni (anche non curate dall’autore del prodotto) e/o documentazione atta a consentirne la valutazione.
2) Le pubblicazioni in forma elettronica, purché conformi alla normativa vigente in materia e soddisfacenti i criteri di scientificità di cui al punto 1), sono da considerarsi alla stessa stregua delle pubblicazioni a stampa.
3) L’accertamento dell’esistenza di pubblicazioni scientifiche nel periodo di riferimento spetta, ai sensi dell’art. 3-ter comma 1 del succitato d.l. 180/2008, all’Autorità Accademica competente, che potrà servirsi dell’ausilio del Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine di identificare il soddisfacimento dei criteri di scientificità di cui al punto 1). Spetta all'Autorità competente anche la valutazione delle eventuali differenze tra la data di accettazione e quella di pubblicazione.
4) Al fine di agevolare le attività di accertamento di cui al punto 3), il C.U.N. potrà predisporre, con l’ausilio delle associazioni scientifiche e delle comunità di ricerca di riferimento, elenchi di riviste di riconosciuto carattere scientifico, soggetti ad aggiornamento periodico, possibilmente annuale.
5) Dovrà essere previsto un periodo transitorio, di durata biennale, sufficiente a consentire alle comunità di ricerca e alle case editrici di adeguarsi pienamente ai criteri indicati. In tale periodo la valutazione di scientificità da parte dell'Autorità Accademica potrà basarsi sugli elenchi di cui al punto 4) e sulle prassi di valutazione già in atto nelle rispettive istituzioni.