Home 2015 26 ottobre LAUREE–DIPLOMI-FORMAZIONE POST LAUREA-OCCUPAZIONE SUL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO. L’OPINIONE DI G. LUZZATTO
SUL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO. L’OPINIONE DI G. LUZZATTO PDF Stampa E-mail

Sia i sostenitori dell’abolizione del valore legale del titolo di studio, sia molti di coloro che si scagliano contro tale ipotesi non si rendono conto che stanno parlando del nulla. Al proposito, Roars ha già contribuito alla diffusione di una intervista (a “Il Sussidiario”, 24/04/2012) nella quale Carla Barbati affermava che “parlare di abolizione del valore legale del titolo di studio di per sé è un non-problema, perché quell’espressione si riferisce ad un oggetto non definito e non identificabile: non esistono … leggi che chiaramente conferiscano questo supposto valore legale”. Ciò risulta, del resto, ampiamente documentato e discusso nella Relazione conclusiva (ivi, cliccare su Allegato) della Indagine conoscitiva svolta nello stesso anno 2012 dalla Commissione VII del Senato. Il c.d. “valore legale” della laurea consiste soltanto nelle norme che ne richiedono il possesso per chi intenda accedere agli Ordini delle professioni regolamentate, tramite l’esame di Stato, ovvero ai livelli alti del pubblico impiego; si tratta di una condizione necessaria, non sufficiente, in quanto sia la regolamentazione sull’accesso agli Albi sia i bandi del pubblico impiego prevedono prove di esame in aggiunta al possesso del titolo. Nessuno tra gli “abolizionisti” dichiara di volere medici non laureati in medicina, o reclutamento dei dirigenti pubblici con il solo titolo secondario, sicché il discorso potrebbe anche chiudersi qui. (Fonte: G. Luzzatto, Roars 04-10-15)