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ARTICOLI CHE INTERESSANO L’UNIVERSITÀ NELLA BOZZA DEL DDL STABILITÀ (FINANZIARIA) 2016 PDF Stampa E-mail

Art. 20 (Merito)

1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro nell’anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuale di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;

d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi   nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;

e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per l’individuazione dei relativi settori concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all’esito delle procedure di cui al comma 2, e l’eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dall’assunzione in servizio dei medesimi professori;

g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all’esito delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

Art. 21 Merito e giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione (in attesa norma)

Art. 22 (Università)

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

2. L’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite

dalle seguenti: “Per l’anno 2015” e dopo il terzo periodo è inserito il seguente “A decorrere dall’anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020.

6. All’articolo 14 del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR).

7. La dotazione organica dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca di cui all’Allegato A dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente.

8. L’ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall’anno 2016 le unità di personale di cui al comma 2 mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia e per l’eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni.

9. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell’ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell’Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al medesimo comma 142. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all’Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.

10. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente comma: “140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell’organizzazione dell’ANVUR all’evoluzione delle sue funzioni istituzionali, la struttura e la dotazione organica dell’Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell’Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa”.