Home 2015 18 maggio RICERCA. RICERCATORI. VALUTAZIONE DELLA RICERCA QUALE PREVIDENZA PER I RICERCATORI AI TEMPI DEL JOBS ACT?
QUALE PREVIDENZA PER I RICERCATORI AI TEMPI DEL JOBS ACT? PDF Stampa E-mail

Dopo il susseguirsi delle varie riforme universitarie (legge 240/2010 in particolare), la crescente mancanza di risorse dedicate alla ricerca ha portato ad una progressiva precarizzazione del sistema universitario. Attualmente l’organico accademico è costituito prevalentemente da figure non strutturate: titolari di borse di studio, dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato (RTD). In particolare gli Assegnisti di Ricerca, nonostante siano inquadrati come lavoratori parasubordinati, hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS pagando un’aliquota contributiva del 30% sul loro reddito annuo (già piuttosto esiguo). A fronte di questo oneroso obbligo contributivo non corrisponde però un adeguato riconoscimento in termini di diritti e tutele. La normativa attuale non prevede, infatti, alcun ammortizzatore sociale sotto forma di sussidio di disoccupazione che possa sostenere il ricercatore allo scadere del proprio contratto, in attesa di accedere ad un percorso lavorativo successivo. Nell'intervento di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali (DLgs 22 del 4 marzo 2015) è stata istituita la DIS-COLL, un’indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi e a progetto. Stando alla lettera del decreto rischiano di rimanere esclusi dalla fruizione della DIS-COLL tutti gli altri parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS. Tra questi assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti: oltre 50.000 soggetti, sottoposti a identico regime previdenziale rispetto a co.co.co. e co.co.pro., che hanno forme contrattuali specifiche di Università ed Enti di Ricerca.
Verrà applicato il “Jobs act” alla figura dei giovani ricercatori non strutturati? I punti dirimenti sono principalmente due: in primo luogo, l’estensione anche per gli Assegnisti di Ricerca del diritto di ricevere, al termine della propria attività, il sussidio di disoccupazione Dis-Coll in vigore da 1 maggio 2015, come accade per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi e a progetto. In secondo luogo, è stato dibattuto l’adeguamento delle misure di welfare sociale con l’incremento delle tutele e dei diritti durante il periodo di attività (e.g. indennità di malattia, infortuni, congedo parentale). L’INPS (cui si sono rivolti ricercatori non strutturati di Pisa) ha comunicato di non avere ancora alcuna indicazione ministeriale dal punto di vista operativo e ha dichiarato l’incapacità di incidere essendo materie di competenza politica. Dunque un’interpretazione estensiva dell’INPS di tale norma non sembra essere all’orizzonte. E tutto questo nonostante le aliquote previdenziali versate alla Gestione Separata dell’INPS da parte di tutti i parasubordinati (collaboratori e non) coincidano. (Fonte: http://tinyurl.com/k86xwvd 22-04-2015)