Home 2015 18 marzo RICERCA. RICERCATORI RICERCATORI. TAR LOMBARDIA: AMMESSA SOLO LA DIDATTICA INTEGRATIVA (NON LA CURRICOLARE) E SE ASSEGNATARI DELLA TITOLARITÀ DI UN CORSO, OCCORRE UNA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
RICERCATORI. TAR LOMBARDIA: AMMESSA SOLO LA DIDATTICA INTEGRATIVA (NON LA CURRICOLARE) E SE ASSEGNATARI DELLA TITOLARITÀ DI UN CORSO, OCCORRE UNA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PDF Stampa E-mail

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, a valle dell’udienza tenutasi il 22 gennaio 2015, ha emanato la sentenza n. 00644/2015 relativa al ricorso presentato il 7 gennaio 2013 da 87 ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano contro il proprio Ateneo. In tale ricorso i ricercatori chiedevano l’abolizione del “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori”. Il TAR ha accolto le istanze dei ricorsisti e ha disposto “l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti della parte censurata”. La legge è chiara nel puntualizzare che i compiti didattici dei ricercatori possono riguardare solo la didattica integrativa (dunque non curricolare) e che, nel caso di assegnazione della titolarità di un corso, si debba determinare una retribuzione aggiuntiva. Con la sentenza ora depositata il Tribunale Amministrativo accoglie nella sua interezza il ricorso, stigmatizzando il fatto che l’Ateneo abbia “operato in sostanziale elusione della ratio e della lettera della legge”. La sentenza esclude la possibilità di un monte ore obbligatorio di esercitazioni/laboratori per i ricercatori, così come a maggior ragione la possibilità di scambiare tale monte ore con la titolarità gratuita di un corso. La sentenza afferma, infatti, che “l’eventuale attività di docenza curricolare posta in essere dai ricercatori debba ricevere una congrua retribuzione aggiuntiva, in ragione del diverso impegno professionale e della maggiore responsabilità inerenti a detta attività di docenza”. (Fonte: Redazione Roars 12-03-2015)