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RECLUTAMENTO. DOCUMENTO DEL CUN PDF Stampa E-mail

Nel documento del CUN “Ripensare l’assetto della docenza universitaria. Reclutamento e progressione di carriera” (08-10-2014) viene formulata la seguente proposta:
1) Nella programmazione del personale docente da parte degli Atenei dovrebbero essere definitivamente separate le quote da destinarsi al primo reclutamento da quelle destinate al passaggio dalla seconda alla prima fascia e dal ruolo a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato a quello dei professori nella fascia degli associati.
2) Nell'ambito di un quadro programmatico, da definirsi opportunamente anche in funzione della tenure track, passaggi di cui al punto precedente che si svolgono all'interno di ciascun Ateneo dovrebbero avvenire in via permanente con un rigoroso meccanismo valutativo individuale in conformità a quanto previsto dall'art. 24 comma 5 della I. 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo la definitiva rimozione del limite temporale di sei anni e del vincolo costituito dal tetto del 50% per tale utilizzo delle risorse. A tale proposito è fondamentale che le procedure di abilitazione nazionale e quelle relative all'applicazione dell'art. 24 siano disciplinate da linee guida nazionali atte a garantire sufficiente omogeneità di comportamenti tra le sedi e tra le discipline e a incentivare l'assunzione di responsabilità degli Atenei e dei Dipartimenti nella definizione e nella realizzazione di efficaci policies di reclutamento.
3) I trasferimenti e i reclutamenti diretti nel ruolo dei professori di soggetti in precedenza non formalmente inquadrati nel sistema universitario e nel singolo Ateneo dovrebbero invece avvenire unicamente con le modalità di cui all'art. 18 della I. 30 dicembre 2010, n. 240, fatta eventualmente salva la possibilità di attivare procedure di chiamata diretta e di chiara fama ai sensi della legislazione già vigente, riservando al complesso di tali modalità di reclutamento una percentuale non inferiore a un reale 10% delle posizioni attivate, e facendo espresso divieto ai soggetti interni all'Ateneo di partecipare a tali procedure.
4) I profili stipendiali delle due fasce dovrebbero essere adeguatamente rimodulati per far si che il passaggio di fascia non comporti alcuna penalizzazione economica né immediata né a lungo termine, se non eventualmente in seguito come conseguenza di valutazioni negative dell'attività svolta nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della l. 30 dicembre 2010, n. 240. (Fonte 03-12-2014)