Home 2014 18 novembre ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ASN 2012. “QUER PASTICCIACCIO BRUTTO” DEL CASO DEL SETTORE CONCORSUALE DI DIRITTO PRIVATO 12/A1
ASN 2012. “QUER PASTICCIACCIO BRUTTO” DEL CASO DEL SETTORE CONCORSUALE DI DIRITTO PRIVATO 12/A1 PDF Stampa E-mail

L’ASN, nella sua originaria configurazione, richiedeva – salvo eccezioni – che le commissioni comprendessero un membro equivalente a ordinario e proveniente da uno dei paesi OCSE. Da molte parti sono stati sollevati dubbi sulla competenza del commissario straniero e sull’equivalenza del suo ruolo accademico con quello di ordinario. Nel caso del settore concorsuale di diritto privato il Tar ha rilevato che il membro straniero non è dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato e pertanto il giudizio finale di non abilitazione dei candidati è illegittimo, e va annullato. Dei 448 partecipanti, coloro che hanno conseguito l'idoneità ad insegnare sono 129. Fuori ne sono rimasti 319 di cui 200 hanno già fatto ricorso. Il tribunale in sei casi si è già pronunciato e ha dato ragione ai ricorrenti. Inoltre il Tar ha ordinato che la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato. Che ne sarà della prima tornata ASN? Qui si pongono gravi problemi di equità e di diritto: se la commissione non era composta in modo legittimo, è giusto che solo i ricorrenti, e per di più solo i ricorrenti sul punto specifico della competenza del commissario straniero, si vedano assegnati a nuova commissione? Questa è una domanda alla quale non è facile rispondere poiché è evidente che l’eventuale annullamento da parte del MIUR della prima tornata rispedirebbe in purgatorio i candidati abilitati, con l’esito di generare – prevedibilmente – ulteriore contenzioso. Inoltre sono già in corso procedure di reclutamento o avanzamento di carriera che coinvolgono idonei di diritto privato, giudicati da una commissione a quanto pare illegittima. Il risultato però sarà che candidati assegnati a nuova e diversa commissione che si vedano poi dichiarati abili si troveranno in una situazione di svantaggio perché le procedure si saranno già svolte a favore degli abilitati da parte della commissione illegittima. Insomma, un terribile pasticcio, di difficile soluzione, che nuoce ancora una volta al sistema universitario italiano e che danneggia, in un modo o nell’altro, decine di incolpevoli candidati. Il che sollecita un’ulteriore domanda: al di là del settore di diritto privato, cosa può accadere per tutti quegli altri settori (e ci sono, a quanto pare) nei quali risulta che il commissario straniero fosse o non qualificato quanto a rango accademico o non competente per il settore concorsuale?
(Fonte: A. Banfi, Roars 11-11-2014)