Home 2013 11 febbraio 11 Febbraio STUDENTI. LA NORMATIVA SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU)
STUDENTI. LA NORMATIVA SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU) PDF Stampa E-mail

La normativa riconosce a chi soddisfa determinati requisiti economici e di merito, il diritto a ricevere la borsa di studio ma contestualmente non ne garantisce l’erogazione che dipende dalle risorse stanziate dallo Stato e da ciascuna singola Regione. Pertanto su 100 idonei, 72 hanno beneficiato di borsa nel 2002/03 e poco più, 75, nel 2010/11. Va sottolineato che il dato medio nazionale nasconde delle manifeste differenze territoriali: il grado di copertura degli idonei sfiora il 90% nel Nord Italia e non raggiunge il 60% al Sud. Lo scorso marzo è stato approvato il D.lgs. 68/2012 che individua “gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale” (art. 2, co. 2). Quali cambiamenti introduce rispetto alla legge 390/91 che abroga? In primo luogo stabilisce che i destinatari dei LEP sono i capaci e meritevoli privi di mezzi, riconosce la borsa di studio quale strumento atto a garantirne il pieno successo formativo, quindi demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti di eleggibilità – economici e di merito – per accedervi, per i quali continua a vigere il DPCM 9 aprile 2001. La novità concerne l’importo della borsa di studio, innanzitutto perché per la prima volta si specifica quali spese deve sostenere – vitto, alloggio, trasporti, materiale didattico e accesso alla cultura – in secondo luogo, perché se né ancora la determinazione a una rilevazione sui costi di mantenimento, segnando un passo in avanti rispetto alla precedente normativa in cui si affermava in modo vago che “la definizione dell’importo delle borse di studio persegue l’obiettivo delle spese di mantenimento”. C’è però un aspetto da sottolineare: nella copertura della borsa non è compresa la spesa sostenuta dagli studenti per un eventuale periodo di studio all’estero. In contrasto con gli impegni fissati dalla Commissione Europea e con le finalità stesse del D.lgs., non si fa cenno al contributo monetario integrativo della borsa. L’esclusione del contributo di mobilità internazionale dai LEP non è irrilevante perché equivale a collocarlo nelle sole disponibilità finanziarie delle Regioni, in base alle quali potrà o non essere erogato.
Chi invece finanzia i LEP, ovvero le borse di studio? Le fonti di finanziamento sono sempre le stesse – il Fondo statale integrativo, la tassa regionale DSU e le risorse proprie delle Regioni – seppure con alcune modifiche.
La conseguenza positiva è che ci sarà un incremento del gettito derivante dalla tassa DSU già a partire da quest’anno accademico, quindi maggiori risorse per le borse di studio grazie al maggior “contributo” degli studenti. Quali sono i punti deboli di questo sistema? Da un lato, l’ammontare del Fondo statale rimane indefinito, stabilito di volta in volta dalle leggi di stabilità finanziaria a prescindere dall’effettivo fabbisogno finanziario, dall’altro, la difficoltà di stimare le risorse proprie regionali non essendo specificata nella normativa la modalità di calcolo. L’impressione è che non siano stati introdotti quei correttivi necessari a superare le criticità della politica del DSU e a farla progredire.
(Fonte: F. Laudisa, roars 15-01-2013)