Home 2012 29 Ottobre PENSIONAMENTO DEI PROFESSORI. NOTA DELL’USPUR
PENSIONAMENTO DEI PROFESSORI. NOTA DELL’USPUR PDF Stampa E-mail

La legge Gelmini, all’art. 25, prevede solo l’abolizione del biennio opzionale di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 503. La legge Moratti, all’art. 1, comma 17, dispone che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 appena richiamato”. Dalla lettura delle disposizioni citate si deduce che l’inserimento nel comma 17 della frase “ivi compreso il biennio opzionale” si è reso necessario perché, in sua mancanza, i professori che avessero richiesto di utilizzare il biennio opzionale sarebbero andati in pensione a 72 anni (70 anni come limite di età per il collocamento a riposo, più il biennio opzionale). Si può pertanto affermare che la legge Moratti, con la normativa del comma 17, dispone che l’età di collocamento a riposo per i docenti universitari è di 70 anni: di conseguenza i professori che optano per il regime di cui al comma 17, in applicazione del comma 19 della stessa legge, andranno in pensione a 70 anni.
Quanto sopra è pienamente confermato dalla sentenza del TAR Campania sez. II (n. 915 del 15/02/2010) e da due sentenze del TAR Lombardia sez. I (n. 5295 del 2009 Reg. Sen. e n. 46/2010 Reg. Sen.). Dalla lettura della sentenza n. 5295/2009 si ricava che il nostro Ministero si era pronunciato negativamente (cioè limite massimo di 68 anni per l’età di pensionamento), con nota del 14/10/2008. Si precisa che l’opzione di cui al comma 19 è esercitabile in qualunque momento.
(Fonte: A. Liberatore, segretario nazionale dell’USPUR, 17-10-2012)