Home 2012 12 Settembre SPENDING REVIEW. CONVERTITA IN LEGGE ALLA CAMERA
SPENDING REVIEW. CONVERTITA IN LEGGE ALLA CAMERA PDF Stampa E-mail

La spending review è legge. Dall’aula della Camera il via libera definitivo per la conversione in legge del decreto 6 luglio 2012, n. 95. La manovra, nel complesso, punta al risparmio di 4 miliardi già entro fine 2012, per aggiungerne altri 21 nei due anni a seguire. Salta il taglio a università e fondi a paritarie: l’operazione sarebbe stata a saldo 'zero' ma ha scatenato molte polemiche. Saltano così il taglio di 200 milioni alle Università e i 200 milioni in più alle paritarie anche se, per errore, le misure restano nel comunicato finale di palazzo Chigi. Inoltre:
Art. 5 c. 10‐ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente: «5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli, è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».
Art. 7 c. 42‐bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 c. 42‐ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, s’interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Art. 8 c. 4‐bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
Qui il testo con le modifiche apportate in sede di conversione. (Fonte: leggioggi 08-09-2012)