Home 2012 23 Agosto STUDENTI. LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA SPENDING REVIEW SULLE TASSE UNIVERSITARIE
STUDENTI. LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA SPENDING REVIEW SULLE TASSE UNIVERSITARIE PDF Stampa E-mail

L'Aula della Camera ha dato il via libera al ddl di conversione del decreto legge sulla Spending review che, già approvato al Senato, e' ora legge. Il governo all'interno della Spending review aveva modificato il DPR 306 del 25 del 1997, che disciplinava la contribuzione studentesca e che poneva agli atenei un limite del 20% del rapporto tra FFO (fondo di finanziamento ordinario delle università) e tasse studentesche. Questa legge imponeva alle università di non superare questo limite; negli anni molti atenei avevano sforato il 20% e solo una recente sentenza del Tar di Pavia pareva aver dato ragione agli studenti, che avevano protestato contro questa violazione dei loro diritti e contro questi aumenti ingiustificati delle tasse. Il ministro Profumo, pressato dalla CRUI, che già in passato aveva chiesto di eliminare il limite del 20%, con una mossa a sorpresa aveva inserito nella spending review un comma che aveva l'obiettivo di eliminare questo limite facendo si che esso fosse calcolato solo per gli studenti in corso, eliminando i fuoricorso (oltre il 40% degli studenti italiani) dal computo del 20% e liberalizzando, di fatto, le tasse universitarie. La commissione bilancio del Senato aveva poi modificato il testo, facendo in modo che solo gli aumenti delle tasse per gli studenti fuoricorso fossero esclusi dal computo del 20% e ponendo dei limiti a tali aumenti: gli studenti fuoricorso con un ISEE fino a 90.000 euro avrebbero pagato al massimo il 5% in più di quelli in corso, quelli con un ISEE tra i 90.000 e i 150.000 euro fino al 50% in più, quelli con un ISEE oltre i 150.000 uro addirittura il 100% in più degli studenti in corso. Il ministro Profumo però si è adoperato per rimodificare il testo. Il governo ha, infatti, reintrodotto il comma originale che era stato poi modificato dal parlamento, escludendo completamente i fuoricorso dal computo del 20% e ha introdotto una norma che blocca per i prossimi tre anni gli aumenti delle tasse universitarie per gli studenti al di sotto dei 40.000 euro di ISEE.

Di seguito le ultime modifiche alla spending review.

Il comma 42 è sostituito dal seguente:

42. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei princıpi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all’università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare: a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011; c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivista a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, l’incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività".
(Fonte: coordinamentouniversitario.it 12-08-2012)