Home 2012 16 Luglio IL CONSIGLIO DI STATO AFFONDA LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
IL CONSIGLIO DI STATO AFFONDA LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI PDF Stampa E-mail

Il Consiglio di Stato (Parere 10 luglio 2012, n. 3169) ha bocciato la riforma delle professioni. Nonostante si sia pronunciato nel complesso favorevolmente allo schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 35 del 15 giugno 2012, ha espresso non poche osservazioni che, di fatto, bloccano la riforma rimettendola ad una modifica sostanziale da parte del Ministero di Giustizia.
I giudici di Palazzo Spada, con parere n. 3169 del 10 luglio 2012, dopo una disamina normativa che ha condotto all'emanazione dello schema di regolamento, hanno voluto esprimere nelle premesse un apprezzamento verso la scelta di procedere all'emanazione di un unico regolamento per tutte le professioni regolamentate e hanno ammesso che il criterio principale che deve costituire la guida per ogni scelta interpretativa è l'affermazione secondo cui "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti".
Ricordiamo che il provvedimento di riforma riguarda tutte le professioni ordinistiche escluse quelle sanitarie.
Ecco i punti in cui lo schema di DPR risulta essere stato "bocciato":

1. L'art. 1 va riscritto perché ampliava all'infinito la definizione di "professione intellettuale".

2. Viene ripristinata la capacità negoziale di Consigli Nazionali professionali in materia assicurativa che il Ministero aveva cancellato.

3. Sono salvi i tirocini inferiori a 18 mesi, come quelli semestrali a cui sono tenuti i laureati in agraria per iscriversi all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

4. Salta l'obbligo del tirocinio generalizzato per tutti, anche per quelle categorie che non lo avevano.

5. Ripristinata l'autonoma capacità dei Consigli Nazionali professionali di stipulare in proprio Convenzioni con le Università per lo svolgimento dl tirocinio durante il corso di studi.

6. Eliminato il divieto del limite di non più di tre tirocinanti ogni professionista (ciascun albo deciderà quanti).

7. Salta il divieto per i pubblici dipendenti di svolgere l'attività professionale, che sarà libera per i dipendenti in regime di part-time, esattamente come è stato fino ad ora.

8. Salta anche l'obbligo di ripetere il tirocinio se lo si sospende per più di sei mesi; al Ministero dovrà essere indicato un termine diverso e più lungo.

9. Salta infine l’obbligo del corso di formazione semestrale a cui erano costretti i tirocinanti; il corso sopravvive ma come alternativa al tirocinio, non più come ulteriore gravame.
(Fonte: lavoripubblici.it 12-07-2012)