Home 2012 16 Luglio IL NUOVO TIROCINIO PROFESSIONALE DI 18 MESI DIVENTA RETROATTIVO
IL NUOVO TIROCINIO PROFESSIONALE DI 18 MESI DIVENTA RETROATTIVO PDF Stampa E-mail

Sulla retroattività delle nuove norme che regolano la durata (abbassata a 18 mesi) e le modalità del tirocinio professionale si registra un’inversione di rotta del ministero della Giustizia. La pressione degli ordini si è fatta sentire al punto che con la circolare 4 luglio 2012 (“Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27”) la posizione del Dipartimento per gli Affari di giustizia è radicalmente mutata. L’articolo 9 comma 6 del Dl 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. Ma cosa succede per tutti coloro che hanno iniziato la pratica professionale prima del 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni)? Secondo la circolare di ieri la legge nulla dice in proposito, per cui non rimane che appellarsi alle norme generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. Ebbene, secondo l’articolo 11 delle disposizioni preliminari  al codice civile, la legge dispone per l’avvenire. Tuttavia, spiega la circolare, va anche considerato che “nei rapporti di durata - quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale - la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti in maniera indipendente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò”.
Ragionamento opposto, invece, va fatto quando “per regolare gli effetti, si agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto”, in questi casi “la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti”. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che “la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza”. Chiarito anche l’ambito di applicazione del passaggio che prevede la possibilità per i primi sei mesi che il tirocinio possa essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione, in concomitanza con il corso di laurea. Ciò va interpretato nel senso che è sempre necessario svolgere un periodo di dodici mesi presso uno studio professionale.
(Fonte: diritto24.ilsole24ore.com 05-07-2012)