Home 2012 25 Giugno RECLUTAMENTO. NUOVA PROPOSTA SENZA CONCORSI
RECLUTAMENTO. NUOVA PROPOSTA SENZA CONCORSI PDF Stampa E-mail

Al posto dei concorsi occorre pensare a un sistema più decentrato con autonomie reali e responsabili. Le comunità scientifiche di ateneo devono essere messe in grado di decidere con responsabilità. Devono passare da subjecti a soggetti in grado di prendere decisioni responsabili: nei confronti degli altri membri della medesima comunità; nei confronti delle altre comunità scientifiche dell’ateneo; nei confronti degli studenti e del sistema in generale. Di seguito la nuova proposta per il reclutamento.
1) I professori universitari vengono creati dalla comunità accademica di riferimento, nell’ateneo che ne ha bisogno, che è pertanto abilitato a concedere la venia docendi, ovviamente nei limiti di un bilancio consolidato.
2) Poiché esiste un interesse nazionale, che però non deve tradursi in un procedimento nazionale (fonte di rigidità e corruzione), il sistema nazionale di valutazione concentra i suoi sforzi sull’accreditamento a priori degli atenei, e non sulle procedure di reclutamento. Solo gli atenei che hanno certe caratteristiche, valutate e periodicamente riviste, possono essere accreditati.
3) A posteriori onde evitare backscratching, sandboxing, cooptation, cronyism e gli altri mali che affliggono tutti gli atenei del mondo, la nomina può essere contestata da chi ha un interesse accertato, presso apposita commissione di revisione nominata dagli organi centrali del sistema.
4) In ogni caso la nomina nel sistema vale 5 anni, allo scadere dei quali il docente deve essere confermato e dal dipartimento in cui è inquadrato in quel momento, e da una commissione di revisione nominata dall’ANVUR; gli atti sono pubblici e impugnabili da eventuali concorrenti. La revisione viene fatta una seconda volta dopo 10 anni. E una terza dopo 15. Alla fine di questo percorso il docente riceve una tenure di sistema. Ove fallisca in una delle revisioni deve ricominciare da capo, ma gli anni passati nel sistema gli vengono riconosciuti.
5) Alla terza revisione deve documentare di avere insegnato per almeno 5 anni anche non consecutivi in atenei diversi da quello in cui viene richiesto.
6) In ogni caso l’Ateneo non potrà chiamare come nuovi docenti ovvero concedere la venia docendi a persone che si siano laureate, abbiano conseguito un dottorato o esercitato attività didattiche di ogni tipo nell’ateneo stesso.
(Fonte: G. Martinotti, roars 09-06-2012)