Home 2012 12 Maggio DECRETO LEGISLATIVO n. 49 SU BILANCIO E RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ
DECRETO LEGISLATIVO n. 49 SU BILANCIO E RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ PDF Stampa E-mail

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 102 del 3 maggio 2012) il Decreto legislativo 29 marzo 2012 , n. 49, che disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.
La normativa rivoluziona la gestione finanziaria delle università, che saranno obbligate a redigere un piano economico di durata triennale, con l’indicazione dei budget riservati all’amministrazione e agli investimenti. La novità più importante è la programmazione del personale, perché la legge stabilisce che il costo di mantenimento di docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo e collaboratori, deve essere commisurato alle risorse in dotazione all’ateneo. Infine è prevista l’introduzione del cosiddetto “costo standard unitario di formazione per studente in corso”, che tutte le università devono adottare entro agosto 2012 e che serve al ministero per predisporre il piano triennale di assegnazione dei fondi. In sintesi che cosa cambia:

-       Il costo del personale: non può superare l’80 per cento delle risorse.

-       Indebitamento: non può superare il 10 per cento delle risorse assegnate.

-       Le nuove assunzioni: possibili solo se c’è copertura finanziaria.

-       Le università devono determinare costo standard per singolo studente.

-       Le università sono obbligate a stilare un piano finanziario triennale.

La normativa più significativa della riforma riguarda il personale. Senza copertura finanziaria non possono essere effettuate assunzioni. In particolare gli atenei sono obbligati a realizzare una composizione dell’organico dei docenti in modo che la quota dei professori di prima fascia sia contenuta entro il 50 per cento del totale dei professori in organico. Inoltre la normativa stabilisce che bisogna “mantenere un equilibrato rapporto tra l’organico del personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento definiti con decreto del ministro”. Provvedimento, quest’ultimo, da approvare entro novembre 2012. Il piano triennale del personale, di competenza del consiglio di amministrazione dell’università, è condizione determinante per l’attuazione dei concorsi relativi al reclutamento di docenti e ricercatori. In ogni caso i nuovi contratti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, non possono superare l’80 per cento delle disponibilità finanziarie della struttura. Governo e ministero competente hanno comunque previsto una serie di controlli particolarmente dettagliati che hanno come scopo il monitoraggio costante della spesa pubblica degli atenei.
(Fonte: denaro.it 08-05-2012)