Home 2012 30 Aprile VALORE LEGALE EUROPEO DEI TITOLI DI STUDIO
VALORE LEGALE EUROPEO DEI TITOLI DI STUDIO PDF Stampa E-mail
Nell’interesse dell’utenza, lo Stato deve verificare che ciò che viene presentato come titolo universitario abbia un livello adeguato. L’obiettivo è perciò una valida procedura di accreditamento. Questa strada è comune a quasi tutti i Paesi europei; nel documento della VII Commissione del Senato si rileva addirittura che, attraverso le procedure di assicurazione della qualità sviluppate nell’ambito del “processo di Bologna”, «tale processo di armonizzazione dei sistemi d’istruzione … potrebbe portare in un futuro non lontano a una sorta di formale riconoscimento europeo dei titoli di studio nazionali, ovviamente basato sugli accreditamenti e sulle valutazioni delle Agenzie nazionali di valutazione, coordinate dall’ENQA». E’ un “valore legale” europeo. Nel caso delle professioni regolamentate in sede europea tale valore esiste già, e un’eventuale “abolizione” violerebbe precise Direttive dell’Unione. Nel sistema italiano, l’accreditamento equivale all’autorizzazione all’attivazione del Corso di studio; e non avrebbe senso che lo Stato da un lato autorizzasse lo svolgimento di un Corso, ma d’altro lato ne negasse il valore. Da poche settimane è ora in vigore il Dlgs 19 (27/1/2012), che affida all’ANVUR il compito non solo dell’accreditamento iniziale, ma anche di quello periodico e di pregnanti procedure di valutazione; un esercizio puntuale di queste funzioni rappresenta lo strumento principale per giungere alla qualificazione complessiva dell’offerta formativa delle università e non alla distinzione tra Corsi validi e altri invalidi ma autorizzati anch’essi.
(Fonte: da un documento promosso da 14 docenti di prestigio e pubblicato su roars il 15-04-2012)