RECLUTAMENTO. DLGS 437. ALTRI RILIEVI DEL CUN SUI RAPPORTI DI CONSISTENZA INTERNI DEI DOCENTI |
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Sempre in merito alle “politiche di reclutamento” che lo schema di decreto (Dlgs 437) viene a delineare, il CUN rileva altre criticità. In particolare: a) tre anni per realizzare l’equilibrio del massimo di 40% di professori di prima fascia sul totale di ordinari e associati (art. 4) dipende largamente dai tempi delle abilitazioni nazionali e dalle composizioni strutturali di partenza di ciascun ateneo; più agevole sarebbe
se la realizzazione dell’obiettivo partisse ad abilitazioni nazionali avviate e se situazioni di partenza particolarmente problematiche, anche dal punto di vista dell’articolazione interna fra dipartimenti, potessero muoversi su una tempistica superiore ai tre anni; b) inoltre, sempre l’art.4, co. 2, lett. a) dello schema di decreto impone un rapporto di consistenza interno al personale docente (min. 60% associati, max. 40% ordinari) senza che sia individuato alcun rapporto di consistenza tra docenti e ricercatori, né tra docenti e personale tecnico-amministrativo (rimesso a successivo decreto ministeriale della successiva lett. b), laddove l’art. 5, co. 4, lett. d) della L. 240/2010 indica come criterio di esercizio della delega "la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare ... i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo". c) la regola così posta nell’art.4, co. 2, del decreto delegato conosce peraltro un’immediata eccezione laddove nel successivo comma 3 è stabilito che il rapporto ordinari/associati non si applica agli istituti a ordinamento speciale. Invece, per i "migliori" dipartimenti universitari che si classificano nel primo decile della VQR, la percentuale massima di ordinari può salire solo fino al 50% (nella stessa lettera a). (Fonte: Audizione del CUN presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, 15-03-2012) |