Home 2012 18 Marzo FINANZIAMENTI. VALORIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE UNIVERSITÀ. DLGS 19/12
FINANZIAMENTI. VALORIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE UNIVERSITÀ. DLGS 19/12 PDF Stampa E-mail

Il Ministero dell'Istruzione destinerà annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca. Lo prevede il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2012), che attua l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 240/10. In particolare il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università opera, secondo il provvedimento, in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in: un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; un sistema di valutazione esterna delle università; un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico ha come oggetto: a) le sedi; b) i corsi di studio universitari.
Le commissioni paritetiche docenti-studenti redigeranno inoltre una relazione annuale contenente proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Si riportano di seguito due articoli del decreto.
Art. 2 Oggetto.
1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina: a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.
Art. 16 Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati.
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(Fonte: Altalex 09-03-2012)