Home 2012 18 Marzo INVENZIONI BREVETTATE DA RICERCATORI UNIVERSITARI
INVENZIONI BREVETTATE DA RICERCATORI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

Quando un’invenzione è realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da ricercatori universitari, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.
L’inventore, una volta presentata la domanda di brevetto, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsiasi tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere, infatti, il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% e il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.
Il Codice sancisce, infine, che tali disposizioni non si applicano nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o ente pubblico di appartenenza del ricercatore/dipendente.
(Fonte: N. Marzulli, Ufficio Brevetti e Marchi 09-03-2012)