Home 2012 10 Gennaio RICERCA. SE COMMISSIONATA A UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA BONUS FISCALE ALLE IMPRESE
RICERCA. SE COMMISSIONATA A UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA BONUS FISCALE ALLE IMPRESE PDF Stampa E-mail
Le modalità operative del credito d'imposta per la ricerca trovano finalmente il dettaglio con la circolare dell’agenzia delle entrate n. 51 del 28 novembre 2011. Il documento di prassi era atteso da tempo, dal momento che la norma istitutiva del contributo, articolo 1 del Dl 70/2011, e il successivo provvedimento attuativo (del direttore dell'Agenzia n. 130237 del 9 settembre 2011) avevano lasciato in sospeso la regolamentazione di aspetti fondamentali per la fruizione del bonus. Con riferimento alla delimitazione precisa dei destinatari e della tipologia di investimenti agevolabili, trovano conferma le disposizioni che erano state adottate con la precedente edizione del bonus (di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Condizione fondamentale per la fruizione del credito d'imposta è che le attività di ricerca siano commissionate all'esterno a «Università ed enti pubblici di ricerca». In questa espressione la norma ha voluto comprendere: università, statali e non statali, e istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; l’agenzia spaziale italiana (Asi); gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli "organismi di ricerca", come definiti nella comunicazione della Commissione n. 2006/C/323/01. Tutti gli enti appena elencati possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture con altre «qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico».
(Fonte: A. Sacrestano, IlSole24Ore 09-‘1-2012)