Home 2011 27 Dicembre ORDINI PROFESSIONALI. NECESSARIA UNA DISCIPLINA DI TRANSIZIONE IN CASO DI MANCATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIFORMA
ORDINI PROFESSIONALI. NECESSARIA UNA DISCIPLINA DI TRANSIZIONE IN CASO DI MANCATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIFORMA PDF Stampa E-mail
Manovra Monti. Il decreto 201/2011 tra le materie tratta della riforma delle professioni all'articolo 33: se entro il 13 agosto 2012 il governo non avrà riscritto i singoli ordinamenti professionali, adeguandoli ai principi indicati nella manovra di fine estate, le norme attuali saranno, infatti, considerate immediatamente decadute. Se quindi la legge di stabilità aveva previsto l'abrogazione dei vecchi ordinamenti al momento dell'entrata in vigore dei decreti di riforma, considerando di fatto come ordinatorio il termine di dodici mesi, il governo Monti sceglie la strada della perentorietà. Strada da valutare attentamente, secondo la commissione affari costituzionali che invita il governo a valutare se in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, non fosse necessaria una disciplina di transizione relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno anche in diversi casi un rilievo pubblicistico. Ma non solo, perché il parlamento si sofferma anche sul rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. L'articolo in questione, infatti, incide sulla materia delle professioni che il comma terzo dell'articolo 117 attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni. In particolare, si legge nello studio della Commissione, «si interviene sulla delegificazione degli ordinamenti professionali prevista dalle legge di stabilità per stabilire che, a prescindere dall'effettiva emanazione del regolamento di delegificazione, alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali. Inoltre, la disposizione richiede che la riforma degli ordinamenti professionali limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio, intervenendo su uno dei principi di delegificazione». In sostanza lo studio segnala che l'attribuzione «di potestà regolamentare allo stato in una materia di competenza concorrente quale quella delle professioni (effettuata come si è detto dalla legge di stabilità e sulla quale la norma in esame incide in maniera parziale), deve essere valutata alla luce del riparto costituzionale di competenze tra stato e regioni». Nelle materie di competenza concorrente spetta, infatti, alla legislazione dello stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare è riservata alle regioni (art. 117, secondo e sesto comma, Cost.).
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi 09-12-2011)