Home 2011 1 Novembre Riforma. Gli incarichi esterni dei docenti universitari
Riforma. Gli incarichi esterni dei docenti universitari PDF Stampa E-mail
La disciplina concernente le attività extraistituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65, della Legge 662/96, dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 nonché da ultimo dall’art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010. Alla luce della nuova normativa, ferma l’incompatibilità per i professori e ricercatori a tempo pieno, con l’esercizio del commercio e dell’industria e con l’esercizio di attività libero professionali, vengono ampliate le tipologie di incarichi retribuiti non soggetti al regime di autorizzazione previsti dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001. In particolare, la novità maggiormente rilevante riguarda la possibilità per i professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere liberamente qualsiasi attività di consulenza: il professore o ricercatore potrà, quindi, espletare l’incarico di consulenza come attività occasionale, vale a dire per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e con un compenso complessivo annuo non superiore a € 5,000,00.
(Fonte: A. Rizzelli e M. Villani, Altalex, 24-10-2011; articolo esteso)