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UNIVERSITA’/notizie 31-10-2011
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A che punto è la riforma Gelmini. Il complesso iter di attuazione della Legge 240/10 (aggiornamenti al 31-10-11)
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21) Art. 24, comma 5: Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
D.M. (MIUR) 4 agosto 2011 n. 344, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
Stabilisce i criteri per l'individuazione da parte delle Università degli "standard" qualitativi - riconosciuti a livello internazionale - per la valutazione dei ricercatori titolari di contratti ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Per l'attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno essenzialmente considerati a) il numero e la continuità di tenuta dei moduli/corsi; b) l'esito della valutazione da parte degli studenti; c) la partecipazione agli esami di profitto; d) la quantità e la qualità dell'attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti;
Art. 1  (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
Art. 2  (Oggetto della valutazione)
1. La valutazione di cui all'articolo 1 riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della suindicata legge.
Art. 4 (Valutazione dell'attività di ricerca scientifica)
4. Le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

22) Art. 29, comma 4: Aggiornamento del sistema data-base contenente i nominativi dei candidati risultati idonei a procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato.
Nota del MIUR (Prot. 2717, 18 maggio 2011) al CINECA e p.c. ai Rettori e Direttori amministrativi. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione art. 29, comma 4.
In relazione all’applicazione del comma 4, dell’art. 29 della Legge 240/2010 si chiede a codesto Consorzio interuniversitario di voler aggiornare il sistema data-base contenente i nominativi dei candidati risultati idonei a procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato. La suindicata norma prevede che nei novanta giorni successivi alla deliberazione dell’Università che ha indetto il bando, deve seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell’idoneo, in mancanza di tali adempimenti, l’idoneo può essere chiamato da altra università, nonché dalla stessa che ha emesso il bando.
Ciò premesso, gli Atenei, che leggono per conoscenza, in presenza di identiche situazioni, dovranno predisporre un atto di annullamento della chiamata, trasmetterlo al CINECA, che provvederà al reinserimento del nominativo nella lista degli idonei da chiamare.

23) Art. 29, comma 6: Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012.
D.M. 5 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1 agosto 2011.
Art. 1
1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono n. 9.501.

24) art. 29, comma 7: Individuazione di programmi di ricerca di alta qualificazione ai fini della chiamata diretta di studiosi.
L'articolo 29, comma 7, attribuisce al MIUR il potere di identificare, sentiti l'ANVUR e il CUN, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario o associato e di ricercatore da parte delle università. I programmi di ricerca di alta qualificazione di durata minima di tre anni finanziati dall’UE e dal MIUR saranno regolamentati dal decreto attuativo dell’art. 29 comma 1 in fase di emanazione.
Art. 3 (Programmi di ricerca finanziati dal MIUR)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 sono:
a) quelli finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e denominati "IDEAS" (starting independent researcher grant), nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
b) quelli finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca".
Art. 4 (Programmi di ricerca finanziati dall'UE)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, sono nell'ambito del VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):
a) il programma "Cooperazione" (ricerca collaborativa di base o applicata, svolta da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari) nell'ambito del quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario;

b) il programma "Idee" (ricerca di frontiera e ricerca di base).

25) Art. 29, comma 9
: Criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia.
Schema di D.M. (MIUR) di concerto con il MEF.
Art. 1

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:
a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1 (vedi Versione integrale in allegato pdf), che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.
Il decreto che ripartisce le risorse (13 milioni sul 2011, 93 nel 2012 e 173 dal 2013), basandosi sui criteri meritocratici, sui risultati di didattica e ricerca, che guidano una quota del Ffo, deve però fare i conti con il blocca-assunzioni, che impedisce qualsiasi forma di reclutamento nelle università che dedicano al personale più del 90% del fondo di finanziamento ordinario. Risultato: la strada aggiuntiva verso la carriera si apre solo per chi è ricercatore in un ateneo con i conti in ordine. Per gli altri che si trovano in atenei dove a fine 2010 è stato superato il tetto del 90%, le prospettive rimangono congelate. Il ministro ha, infatti, deciso che non partecipano al piano le università che utilizzano più del 90% dei fondi statali per pagare i dipendenti. Una tagliola che esclude oltre 30 realtà pubbliche con i conti in bilico su poco più di 70. La commissione Cultura della Camera ha dato il via libera al decreto per la ripartizione dei fondi per le assunzioni, ma chiede che, almeno per il 2012 e 2013, sia disapplicato il limite del 90%. Il ministro Gelmini chiede di proseguire sulla linea «del rigore», ma ha promesso «margini di flessibilità». Che, però, scatteranno con ogni probabilità solo dal prossimo anno, visto che ormai il documento ministeriale che taglia fuori gli atenei poco virtuosi dalle assunzioni è stato esaminato in Parlamento, ha avuto l'ok delle commissioni e deve attendere solo la registrazione della Corte dei conti.
L'altro nodo riguarda i destinatari delle «promozioni»: il piano straordinario è nato con l'intenzione di chiamare al ruolo di associato chi avesse ottenuto la nuova abilitazione nazionale, che però non è ancora partita. Per questa ragione i "chiamati", almeno all'inizio, saranno presi fra i vincitori dei concorsi banditi negli ultimi anni, che hanno prodotto idonei.

26) Art.li 29 (commi 9, 19. 20, 22), 18, 24 (comma 6), 6 (comma 4) e 8.  Schema di decreto del 15 settembre 2011 - fondo di finanziamento ordinario delle università 2011.
D.M. (MIUR). Modalità e criteri delle assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università statali e ai Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 8: per il 2011 le università con migliore performance otterranno un assegno pari a quello del 2010, le altre invece andranno incontro a una perdita massima del 5,75% rispetto a quanto incassato l’anno scorso. Infatti, il decreto prevede che nessuna università possa ricevere più dell’anno scorso, a prescindere dalla performance ottenuta, e che le risorse liberate per questa via sostengano la «clausola di salvaguardia» (cui sono dedicati anche 9 milioni ad hoc) con cui si chiude la strada a perdite superiori al 5,75%. Rispetto all’anno scorso, sono anche ristrutturati gli indicatori per misurare i «premi» agli atenei (34% distribuiti in base alla didattica, il resto in base alla ricerca). La quota «premiale», che lega il finanziamento statale alla performance ottenuta da ogni ateneo nella didattica e nella ricerca, sale a 812 milioni di euro, e abbraccia quindi il 12% dei 6,9 miliardi che compongono il fondo di finanziamento ordinario.
Parere del CUN (21-09-201) sullo schema di decreto.

27) Art. 29, comma 19: Criteri per l’attribuzione degli scatti premiali a professori e ricercatori.
D. M. (MIUR-MEF). Il decreto definisce criteri e modalità per la ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti.

Tabella 3. Decretazione attuativa della L. 240/10. In grassetto il numero della Gazzetta Ufficiale (GU) in cui sono stati pubblicati i decreti (DM) (tabella aggiornata al 31 ottobre 2011)

Art. 15 e 16: Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali.

DM 336/2011 e
DM 03-08-11

GU 203/2011

del 01-09-11 

Art. 6, comma 11. Stipulazione di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori
a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo
le modalità di ripartizione dei relativi oneri.

DM 167/2011

GU 224/2011

del 26-09-11 

Art. 28, comma 1: Istituzione del Fondo formazione e aggiornamento della dirigenza.  

DM 27/07/2011

GU 228/2011

del 30-09-11 

Art. 29, comma 6: Definizione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012.

DM 05/112011

GU 177/2011

del 01-08-11 

Art. 6, comma 9: Definizione dei criteri di partecipazione di professori e
ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.

DM 168/2011

GU 242/2011

del 17-10-11

Art. 12, comma 3: Individuazione delle università telematiche finanziabili, cui spetta
il contributo premiale
.

DM 25-05-11

GU 222/2011

del 23-09-11 

Art. 24, comma 2, lett. c: Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui
all'articolo 24, della legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato).

DM 243/2011

GU 220/2011

del 21-09-11

art. 24, comma 3, lett. a: Criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche
e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga.

DM 242/2011

GU 220/2011

del 21-09-11

Art. 24, comma 5: Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione
dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

DM 344/2011

GU 198/2011

del 26 08-11

Art. 7, comma 5: Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse
a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica
.

DM 166/2011

GU 217/2011

del 17-09-11

Art. 18, comma 1, lett. b: Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le
posizioni accademiche italiane e quelle estere.

DM 236/2011

GU 220/2011

del 21-09-11 

Art. 22, comma 7: Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca.

DM 102/2011

GU 141/2011

del  20-06-11



Prof. Paolo Stefano Marcato

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

 



Riferimenti

 

1.  www.unipi.it/ateneo/interne/comsa.pdf con modifiche.

1a. Ceccarini I., http://www.rivistauniversitas.it/articoli.aspx?IDC=2336 22-09-2011

2. Nota ufficiale dei docenti dell’Aquila 27-01-2011.

3. (Pacelli B., http://rassegnastampa.crui.it/minirass/immagini/2109110/2011092127923.pdf)

4. http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=33270&action=view.

5. Degli Esposti  M., http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/parametri-di-valutazione-discutiamo-di-numeri 27-07-2011).

6. Federico G., http://www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/2347 07-07-2011.

7. Benedetto S., http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=1312175105G4-new 01-08-2011.

8..Trovati G., http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=1316496924E9-new 20-09-2011. http://www.rete29aprile.it/forum/24-regolamenti/297-dm-disciplina-del-dottorato-di-ricerca.html

9. Pacelli B.,  http://rassegnastampa.crui.it/minirass/immagini/2707111/2011072732896.pdf 27-07-2011.

10. http://cronaca.anvur.it/2011/08/dellente-e-della-ricerca.html 26-08-2011.